COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 09/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTESANTO CALCIO avverso sanzioni merito gara Montesanto – Pinturetta Falcor, del 18.2.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 103 del 22.2.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 del 09/03/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. MONTESANTO CALCIO avverso sanzioni merito gara Montesanto – Pinturetta Falcor, del 18.2.2006 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 103 del 22.2.2006.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Luiu Giovanni, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perchè “espulso dall’Arbitro per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento teneva nei confronti del Direttore di gara un comportamento gravemente offensivo ed intimidatorio”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Montesanto Calcio, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione inflittagli equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti.
Asseriva la reclamante che l’atteggiamento del proprio calciatore in realtà non era rivolto al Direttore di gara, ma alla situazione del momento, per i numerosi falli subiti da parte dei giocatori avversari, sanzionati non in ugual misura.
LA COMMISSIONE
visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ritenuto il calciatore sanzionato responsabile delle violazioni ascrittegli per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni, rivolto insulti all’Arbitro, accompagnati da espressioni blasfeme; per avere altresì tenuto nei confronti dello stesso Direttore un atteggiamento minaccioso, non concretizzatosi per l’intervento di alcuni suoi compagni di squadra;
ritenute pertanto infondate le censure della reclamante relative alla pretesa violazione del principio di congruità in relazione al comportamento del Luiu, risultando la decisione del primo Giudice corretta e coerente.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Montesanto Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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