COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 09/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE PIERANGELI MARIO avverso sanzioni merito gara Pagnoni – Nettuno, del 28.1.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” – Com. Uff. n. 94 del 2.2.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 del 09/03/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE PIERANGELI MARIO avverso sanzioni merito gara Pagnoni – Nettuno, del 28.1.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” – Com. Uff. n. 94 del 2.2.2006.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Pierangeli Mario, tesserato per l’A.S.D. Nettuno Sport Marotta, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2008 perché “espulso per somma di ammonizioni, il giocatore si posizionava all’esterno del terreno di gioco nelle adiacenze del terreno ed una volta che il Direttore di gara si avvicinava alla riga laterale, lo stesso veniva aggredito dal giocatore che rientrando in campo lo colpiva con un violento calcio ad una gamba che procurava forte ed acuto dolore, senza peraltro impedire all’Arbitro di portare a termine la gara. In tale frangente il giocatore insultava e minacciava reiteratamente il Direttore di gara venendo trattenuto ed allontanato dai giocatori e dirigenti di entrambe le società”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio lo stesso calciatore Pierangeli Mario, contestando gli addebiti e parzialmente la veridicità del rapporto arbitrale. Al riguardo lo stesso ammetteva di avere inveito contro l’Arbitro, dopo la sua espulsione, da fuori del campo, al di là della rete mobile che separa il rettangolo di gioco dall’esterno. Ammetteva altresì di avere colpito lo stesso con un calcio ad una gamba, ma accidentalmente, nella foga dei movimenti per divincolarsi dalla rete nella quale era rimasto impigliato, senza peraltro fare ingresso sul terreno di gioco. Egli avrebbe colpito il Direttore di gara in maniera del tutto involontaria, senza la benché minima intenzione di aggredirlo o colpirlo.
Lo stesso reclamante negava ogni addebito in merito alle contestate minacce, asserendo di essersi reso responsabile solo di un’aggressione verbale nei confronti dell’Arbitro, senza tuttavia proferire nei suoi confronti alcuna minaccia.
In conclusione, il Pierangeli ammetteva di avere posto in essere un comportamento che nell’ambito delle proteste verbali andò al di là delle regole dell’Ordinamento sportivo, forse anche offendendo il Direttore di gara, ma di fatto assolutamente non lo minacciò né lo aggredì e se lo colpì, come in effetti lo colpì, lo fece del tutto accidentalmente, nell’impeto e nella foga di manifestare le sue rimostranze verbali.
Il medesimo reclamante concludeva chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento del primo Giudice, in subordine, in riforma della decisione impugnata, una riduzione della squalifica in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti.
Alla richiesta audizione, il Pierangeli ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, riferendo altresì di avere, a fine gara, chiesto scusa all’Arbitro per quanto accaduto.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il Pierangeli, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, si posizionò tra il pubblico, dietro la rete di recinzione. Da tale postazione colpì il secondo Arbitro, che lo aveva espulso, con un calcio ad una gamba. Il Pierangeli ebbe uno scatto d’ira e forse colpì senza l’intenzione di fare male, ma non certo per la perdita di equilibrio per essersi impigliato nella rete di recinzione. Lo stesso calciatore sollevò poi la rete ed entrò sul terreno di gioco per protestare, proferendo insulti e minacce nei confronti del secondo Arbitro. Subito bloccato, veniva allontanato dai suoi compagni di squadra e da un dirigente della Società ospitante.
Al termine dell’incontro, il Pierangeli, sinceramente pentito, chiese scusa per l’accaduto.
Sentito a chiarimenti, il secondo Arbitro ha precisato che, nell’occasione, il Pierangeli sollevando la rete di recinzione, entrò sul terreno di gioco e lo colpì, con gesto certamente volontario, con la pianta del piede al ginocchio, procurandogli forte ed acuto dolore. Probabilmente il Pierangeli intendeva colpirlo diversamente, ma essendosi sbilanciato all’indietro, perchè trattenuto da alcuni suoi compagni di squadra e dalla rete di recinzione, nella quale era rimasto impigliato, lo raggiunse nell’unico modo possibile. Confermava ulteriormente le sincere scuse del calciatore sanzionato a fine gara.
LA COMMISSIONE
• • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• • ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, il Pierangeli colpevole delle violazioni ascrittegli;
• • ritenuto tuttavia di dover accogliere, in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio, la richiesta del reclamante di riduzione della squalifica, pur a fronte del permanere della sua responsabilità per come accertata, tenendo conto del fatto che ci si trova di fronte ad un gesto isolato e frutto di improvviso impulso e che il ravvedimento dimostrato nell’occasione dallo stesso calciatore induce ad una valutazione di minor rigore del fatto contestatogli.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Pierangeli Mario, per l’effetto riducendogli la sanzione della squalifica al 30 settembre 2007.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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