COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 Del 09 marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare U.S. REAL MACCHIAGODENA – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 Del 09 marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare U.S. REAL MACCHIAGODENA – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo e preso atto della sua genericità in merito alla individuazione del giocatore in “possibile posizione irregolare”, nonché della sua presumibile partecipazione alla gara giocata il 5 febbraio sotto falso nome; Visto l’art. 29, commi 6 e 9, del C.G.S. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla soc. U.S. Real Macchiagodena per la presunta posizione irregolare di un giocatore della soc. Sepinia Calcio nella gara giocata il 5.2.2006. Ordina incamerarsi la tassa reclamo con addebito sul conto della società reclamante.
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