COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:U.S. ALTAMURA – G.S. AUDACE BARLETTA del 12 febbraio 2006 (Reclamo del G.S.Audace Barletta avverso il risultato della gara).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 09 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara:U.S. ALTAMURA – G.S. AUDACE BARLETTA del 12 febbraio 2006 (Reclamo del G.S.Audace Barletta avverso il risultato della gara).
-Letto il reclamo proposto dal G.S.Audace Barletta,con il quale la Società ricorrente chiede l’applicazione, a suo favore, dell’art. 12 comma 5 CGS;
Letti gli atti ufficiali della gara ed esperiti gli accertamenti presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale, è emerso che il calciatore Donnazita Luciano, nato il 22 febbraio 1989, non risulta tesserato per l’U.S.Altamura, pur essendo stato inserito nella distinta presentata prima della gara succitata ;
Rilevato che il suddetto calciatore ha partecipato alla suddetta gara senza averne titolo, per cui la reclamante chiede che venga inflitta all’U.S. Altamura la punizione sportiva della perdita della gara: la richiesta è fondata e merita accoglimento.
Ritenuto, altresì, che le denunce presentate nel reclamo dal G.S. Audace Barletta vanno accertate dall’Ufficio Indagini;
P:Q.M.
D E L I B E R A
Accogliere il reclamo proposto dal G.S.Audace Barletta e, per l’effetto, infliggere all’U.S,Altamura la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 a favore del G.S. Audace Barletta;
Trasmettere gli atti all’Ufficio Indagini per gli accertamenti di competenza.
Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo
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