COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: S:MATTEO CERIGNOLA – A.C.D. TRINITAPOLI del 19 febbraio 2006 (Reclamo dell’A.C.D. Trinitapoli in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Straniero Francesco.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 09 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA
Gara: S:MATTEO CERIGNOLA – A.C.D. TRINITAPOLI del 19 febbraio 2006 (Reclamo dell’A.C.D. Trinitapoli in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Straniero Francesco.
L’A.C.D. Trinitapoli ha proposto reclamo avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del giocatore Straniero Francesco (cfr. Com. Uff.n. 32 del 23 febbraio 2006). Questa Commissione, esaminati gli atti, non rinvenendo elementi probatori in grado di incidere sulla ricostruzione dei fatti evidenziati dall’arbitro, il cui referto è fonte di prova privilegiata D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’A.C.D.Trinitapoli, confermando la squalifica per quattro gare effettive, irrogate dal Giudice Sportivo al calciatore Straniero Francesco e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della Società reclamante.
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