COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 09 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.C. FULGOR SASSARI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 02.02.2006. Gara Atletico Uri / Fulgor sassari del 29.01.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 09 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.C. FULGOR SASSARI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 02.02.2006. Gara Atletico Uri / Fulgor sassari del 29.01.2006. L’A.S.Calcio Fulgor Sassari ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di squalifica fino al 31.12.2007 al calciatore Cano Manuel perché “ dopo la convalida di una rete della squadra avversaria andava incontro all’arbitro e lo spingeva con violenza; quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione, lo colpiva con un calcio alla caviglia procurandogli un taglio ed un ematoma. Dopo la medicazione l’arbitro proseguiva la gara accusando forte dolore”. La reclamante, nell’atto di ricorso, afferma che il referto arbitrale sia viziato da errori di valutazione; infatti il Cano non avrebbe colpito intenzionalmente il direttore di gara, ma avrebbe casualmente urtato il medesimo mentre correva verso di lui per contestare la convalida di una rete della squadra avversaria. La Società reclamante esprime poi dubbi circa la asserita gravità delle conseguenze lesive del comportamento del calciatore, evidenziando che l’arbitro non abbia prodotto alcun certificato medico e che lo stesso non abbia richiesto l’intervento di sanitari ed ha richiesto la riduzione della squalifica. L’arbitro, convocato dalla Commissione, non si è presentato per motivi personali, ma ha comunicato per iscritto di confermare integralmente quanto dichiarato nel referto. La Commissione, sulla scorta del rapporto del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, ritiene totalmente provati i fatti attribuiti al giocatore Cano Manuel, descritti in modo preciso e dettagliato; e nessuna rilevanza può essere data alla circostanza che l’arbitro non abbia allegato al suo referto alcuna documentazione sanitaria. Le modalità degli atti di violenza commessi, così come esattamente riferiti dal direttore di gara, fanno apparire inattendibile la tesi sostenuta dalla società reclamante circa la presunta involontarietà dei colpi inferti. La Commissione, valutata la notevole gravità dell’episodio, ritiene equa la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo e pertanto DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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