COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 09 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare QUARTIERE MARINA ( Campionato regionale di Calcio a Cinque “ Serie C1”) Avverso delibera G.S. C.U. nà 20 del 07.02.2006. Gara Cagliari 2000 / Quartiere Marina del 04.02.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 09 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare QUARTIERE MARINA ( Campionato regionale di Calcio a Cinque “ Serie C1”) Avverso delibera G.S. C.U. nà 20 del 07.02.2006. Gara Cagliari 2000 / Quartiere Marina del 04.02.2006. La società Quartiere Marina ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: - squalifica del tesserato Lai Piergiorgio fino al 30.05.2006, perché, già squalificato fino al 15.02.2006, indirizzava ripetutamente ( insieme ai tifosi della società Quartiere Marina), nel corso della partita, ingiurie al direttore di gara; - squalifica del terreno di gioco ed ammenda di Euro 300,00 alla società Quartiere Marina, perché l’arbitro veniva attinto da uno sputo ad opera di un sostenitore della medesima, che si accompagnava al Lai Piergiorgio. Quest’ultimo sferrava senza successo un calcio all’allenatore della squadra avversaria, che veniva però colpito da altro calcio a lui indirizzato dal soggetto che si accompagnava al Lai Piergiorgio. Detti provvedimenti venivano assunti a carico della società Quartiere Marina e del tesserato Lai Piergiorgio in quanto recidivi per episodi analoghi accaduti nel corso della presente stagione sportiva. La reclamante ha negato gli addebiti, assumendo che la stessa società non può essere ritenuta responsabile per comportamenti posti in essere da persone non individuate e comunque non annoverate fra i propri sostenitori e dirigenti. Ha pertanto concluso domandando la revoca delle sanzioni. Tale versione essa ha confermato in sede di comparizione nella persona del proprio vicepresidente, che ha negato si siano verificati i comportamenti sanzionati. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, circostanziato nella descrizione degli episodi sopra descritti, ritiene pienamente provati gli addebiti, sia nei confronti del tesserato Lai Giorgio, che nei confronti dei sostenitori della Società Quartiere Marina. La gravità degli addebiti (il Lai Piergiorgio risultava peraltro già squalificato) e la loro reiterazione, per quanto posto in essere tanto all’indirizzo del direttore di gara che dell’allenatore della squadra avversaria, appare meritevole di adeguata sanzione, nella misura adottata dal Giudice Sportivo, del tutto congrua, pure in considerazione della recidività. Per i suesposti motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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