COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI (AG) – (per posizione irregolare calciatore Rizzuto Pasquale – GARA CITTA’ DI TERRASINI/SAN GIOVANNI GEMINI dell’11.02.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D”) – Proc. n. 177/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI (AG) – (per posizione irregolare calciatore Rizzuto Pasquale – GARA CITTA’ DI TERRASINI/SAN GIOVANNI GEMINI dell’11.02.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D”) – Proc. n. 177/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Rizzuto Pasquale schierato dalla Società Città di Terrasini nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Rizzuto Pasquale risulta regolarmente tesserato per la Società Città di Terrasini; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa € 130,00.
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