COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA (ME) – (avverso delibera Giudice Sportivo – GARA SPORTING PELORO MESSINA/ST.DENIS del 4.02.2006 – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE) – Proc. n. 178/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA (ME) – (avverso delibera Giudice Sportivo – GARA SPORTING PELORO MESSINA/ST.DENIS del 4.02.2006 – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE) – Proc. n. 178/A Letto l’appello proposto dalla Società ricorrente in ordine ai provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo e pubblicato nel C.U. n. 27 Calcio a Cinque del 15.02.2006 ed in particolare alla sanzione inflitta con la penalizzazione di punti tre in classifica e con il quale si chiede: l’annullamento della penalizzazione dei tre punti in classifica; in via subordinata ritenere il fatto di particolare tenuta e conseguentemente applicare le sanzioni più lievi ai sensi dell’art. 13 C.G.S.; in via istruttoria chiedono di poter produrre il filmato della gara; restituire la tassa reclamo; A sostegno delle proprie difese ritenere il Giudice Sportivo sia incorso alla interpretazione e applicazione dell’art. 31 lett. b comma b1 e conseguentemente nella valutazione della gravità del fatto; sostiene ancora che il Giudice di primo esame è incorso in vizio di interpretazione nonchè ha deliberato due volte sul medesimo fatto e sul medesimo soggetto ed infine che lo stesso organo giudicante è stato fuorviato nell’applicare la sanzione prevista dell’art. 12 comma 1 C.G.S.; Preliminarmente questa Decidente rigetta la richiesta istruttoria, formulata perchè inammissibile. Nel merito letti gli atti di gara e l’atto di appello rileva: quanto lamentato dalla Società ricorrente non corrisponde a quanti, invece, è descritto nel referto di gara che è chiaro ed inequivocabile. Anche il Giudice Sportivo nel suo provvedimento ha preso in esame quanto descritto nel referto arbitrale che ha rispecchiato quanto accaduto nel terreno di giuoco senza utilizzare, secondo la tesi difensiva della ricorrente, il reclamo prodotto dalla Società reclamante in primo grado; In relazione a quanto sopra rassegnato questa Decidente condivide in pieno quanto statuito dal Giudice Sportivo; P.Q.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto e addebita la tassa di € 130,00 non versata.
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