COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.C.R. VITA (TP) – (avverso decisione del Giudice Sportivo della perdita della gara – CITTA’ ISOLA DELLE FEMMINE/VITA del 4.02.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 37 del 17.02.2006) – Proc. n. 183/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.C.R. VITA (TP) – (avverso decisione del Giudice Sportivo della perdita della gara – CITTA’ ISOLA DELLE FEMMINE/VITA del 4.02.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 37 del 17.02.2006) – Proc. n. 183/A Con appello ritualmente proposto la Società reclamante chiede l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo e quindi la ripetizione della gara; Ed invero, avverso la decisione del primo Giudice che aveva ritenuto non applicabile la causa di forza maggiore invocata dalla Società reclamante, nel presupposto che il guasto dell’automezzo con il quale si stava effettuando la trasferta non giustificherebbe l’applicazione della causa in esame considerato che la Società appellante non aveva organizzato la trasferta con congruo anticipo, la Società Vita adduce che l’orario di partenza (ore 12.30), è stato giustificato dalla circostanza che alcuni giocatori Juniores frequentavano la scuola e, pertanto, si è dovuto aspettare la fine delle lezioni; La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti ufficiali di gara e sentito il responsabile della Società, presente alla seduta del 28.02.2006, come richiesto, osserva: le argomentazioni prospettate dalla Società reclamante, sia in primo grado, che nei motivi di gravame, non appaiono condivisibili e rilevanti, ai fini dell’invocata causa di giustificazione della forza maggiore. Ed infatti, il rilievo evidenziato dal Giudice Sportivo nel provvedimento che oggi si impugna della mancata previsione di un congruo anticipo nell’organizzazione della trasferta, appare insuperabile e non può essere oggi superata dalle circostanze evidenziate nei motivi di appello; Ed invero, l’orario di partenza della Società che appella risulta senz’altro non congruo, e non può trarre giustificazione dalla circostanza, assolutamente inconducente e contingente, che nel caso in specie si è dovuto attendere la fine delle lezioni scolastiche frequentata da alcuni giocatori juniores, poichè la partita si disputava il sabato in luogo della domenica. Sotto altro profilo, non hanno alcun pregio le altre argomentazioni relative allo scrupolo usato dalla Società ricorrente in altre circostanze; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad € 130,00
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