COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 dell’ 22/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA TITESE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SCHETTINO ANDREA PASQUALE DEL PESCOPAGANO 2000 SCHIERATO NELLA GARA DEL 15.02.2006 TRA IL PESCOPAGANO 2000 E LA TITESE.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 dell’ 22/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA TITESE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SCHETTINO ANDREA PASQUALE DEL PESCOPAGANO 2000 SCHIERATO NELLA GARA DEL 15.02.2006 TRA IL PESCOPAGANO 2000 E LA TITESE. Letto il reclamo ritualmente inoltrato dalla società LA TITESE per la posizione irregolare del calciatore SCHETTINO ANDREA PASQUALE schierato nella gara Pescopagano 2000 – La Titese del 15.02.2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che dalla lettura del CU n. 46 del 18.01.2006 risulta essere stato squalificato il signor Schettino Andrea Pasquale, nato il 22.05.1983, avente numero di matricola 386105; Considerato che sempre sul CU suindicato non risulta essere stato squalificato Schettino Andrea nato il 19.12.1987, matricola 4345191, regolarmente schierato in campo; Ritenuto, pertanto, che il signor Schettino Andrea aveva titolo a partecipare alla gara in quanto non squalificato; P.Q.M. - rigetta il ricorso inoltrato dalla società La Titese, confermando il risultato acquisito sul campo; - dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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