COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 dell’ 22/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRACO (3^ categoria) AVVERSO SQUALIFICA DEL CAMPO PER 4(QUATTRO) GARE (CU N. 24 DEL 9.02.2006).

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 dell’ 22/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRACO (3^ categoria) AVVERSO SQUALIFICA DEL CAMPO PER 4(QUATTRO) GARE (CU N. 24 DEL 9.02.2006). Letto il ricorso proposto dalla società Polisportiva CRACO avverso la decisione del GS, pubblicata sul CU n. 24 del 9.2.2006, di squalifica del campo per 4 giornate; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto regolare richiesta; Ritenuto che i fatti così come emersi dagli atti sono sicuramente gravi ma non tali da giustificare una punizione così severa nei confronti della società reclamante; Atteso che il D.G. non è stato fatto oggetto di episodi di violenza e che la stessa società è stata sanzionata con la perdita della gara; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica del campo di gioco della società Craco a 2(due) giornate effettive; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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