COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 dell’ 22/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BODISA 73 (3^ categoria) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE D’ANDREA FABRIZIO DEL GIARROSSA SCHIERATO NELLA GARA DEL 6.03.2006 TRA IL GIARROSSA ED IL BODISA 73.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 dell’ 22/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BODISA 73 (3^ categoria) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE D’ANDREA FABRIZIO DEL GIARROSSA SCHIERATO NELLA GARA DEL 6.03.2006 TRA IL GIARROSSA ED IL BODISA 73. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società BODISA 73 avverso la posizione irregolare del calciatore D’ANDREA FABRIZIO tesserato con la società Giarrossa e schierato nella gara del 6.3.2006 tra il Giarrossa ed il Bodisa 73; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che con il CU n. 23 del 2.3.2006 il GS infliggeva al calciatore D’Andrea Fabrizio 2 giornate di squalifica; Rilevato che il predetto calciatore partecipava alla gara disputata il 6.3.2006 in posizione irregolare non avendo titolo a parteciparvi per non aver scontato la squalifica inflitta; P.Q.M. - in accoglimento del proposto ricorso infligge alla società Giarrossa la perdita della gara con il seguente punteggio: GIARROSSA – BODISA 73 0-3; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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