COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BOYS CAIVANESE – GARA ATL. GIUGLIANO / BOYS CAIVANESE DEL 28.01.2006 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BOYS CAIVANESE – GARA ATL. GIUGLIANO / BOYS CAIVANESE DEL 28.01.2006 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali , letto il reclamo della società Boys Caivanese in relazione alla gara in oggetto, rileva che esso è fondato, essendo emersa la posizione irregolare del calciatore Mallardo Francesco, nato il 7.7.1988, il quale, ancorché colpito dal provvedimento di squalifica per una gara ufficiale, quale calciatore non espulso dal campo, come dal C.U. n. 63 del 26.1.2006, avrebbe dovuto scontare la sanzione a suo carico, per l’appunto, nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale medesimo, ovvero quella in esame, Atl. Giugliano/Boys Caivanese del 28.1.2006. Considerato che tale irregolarità comporta, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; P.Q.M. DELIBERA accogliere il ricorso, e di infliggere alla società Atl. Giugliano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it