COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA SANSEVERINESE – GARA N.SANSEVERINESE / DON BOSCO SALERNO DEL 16.01.06 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA SANSEVERINESE – GARA N.SANSEVERINESE / DON BOSCO SALERNO DEL 16.01.06 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, come si rileva dalla documentazione dell’Ufficio Tesseramento, risulta che il calciatore Ronca Fabio, nato il 10.6.1990, della società G.S. Don Bosco, è tesserato a favore della società medesima da data antecedente il giorno di disputa della gara. Quanto alla sua partecipazione alla gara senza preventiva autorizzazione, come dall’art. 34, comma 3, N.O.I.F., come si evince dal C.U. n. 1 dell’1.07.2005 del C.R. Campania, paragrafo “Limiti di partecipazione dei calciatori”, pag. 29, è consentita (a favore delle squadre “riserve”: ovvero, che non siano società “pure”, che prendano parte al Campionato Juniores, o di Attività Mista, con la propria prima squadra) la partecipazione a gare, nel Campionato di cui alla gara in esame, “senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania” per i calciatori che “abbiano compiuto il quindicesimo anno d’età”. Nel caso di specie, il calciatore ha da lunga data compiuto, per l’appunto, il quindicesimo anno d’età e, di conseguenza, la sua partecipazione alla gara deve ritenersi regolare. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Nuova Sanseverinese; dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it