COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CEPPALONI FIVE – GARA CEPPALONI FIVE / BELTIGLIO FIVE DEL 14.01.2006 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CEPPALONI FIVE – GARA CEPPALONI FIVE / BELTIGLIO FIVE DEL 14.01.2006 – C/5 SERIE D La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Ceppaloni Five per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Mazzeo Paolo, nato il 14.5.1990, rileva che egli è regolarmente tesserato per la società Beltiglio Five Ceppaloni a decorrere dal 14.11.2005, ovvero da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame. Il calciatore medesimo, tuttavia, essendo infrasedicenne alla data di svolgimento della gara medesima, per potervi legittimamente partecipare, a favore di una società di Calcio a Cinque – Serie D (che è attività agonistica, senza la qualifica esonerante di attività giovanile), necessitava di preventiva autorizzazione del C.R. Campania, sulla base dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F. L’autorizzazione in parola, ovviamente, avrebbe dovuto essere preventivamente pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania stesso. Da accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento, come dalla sua nota, risulta che a favore del predetto calciatore non era stata concessa la richiamata autorizzazione, prescritta, si ribadisce, per i calciatori non ancora sedicenni alla data di disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, C.G.S., di sanzionare la società Beltiglio Five Ceppaloni con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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