COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 Del 22.03.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO STARANZANO SU VALIDITÀ DELLA GARA GRADESE CALCIO-A.S.D. CALCIO STARANZANO DEL 12 FEBBRAIO 2006 PER LA POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE DELLA GRADESE CALCIO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 Del 22.03.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO STARANZANO SU VALIDITÀ DELLA GARA GRADESE CALCIO-A.S.D. CALCIO STARANZANO DEL 12 FEBBRAIO 2006 PER LA POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE DELLA GRADESE CALCIO. La COMMISSIONE, - Vista la decisione adottata dal G.S.R. in data 14.02.2006 e la successiva trasmissione degli atti, per competenza, a questa Commissione Disciplinare; - Visto il reclamo datato 14.02.2006, inviato al Comitato Regionale F.V.G. e, contestualmente, alla controparte Gradese Calcio, con il quale la ricorrente denuncia la partecipazione alla gara in epigrafe da parte della Società Gradese Calcio del giocatore Perosa Cristian (che svolge in seno alla società anche le mansioni di “allenatore” della squadra “Allievi Provinciali”), risultante squalificato nelle sue funzioni di “allenatore” fino al 07.04.2006 (come da C.U. n. 23 del Comitato Provinciale di Gorizia in data 07.02.2006); - Osservato che l’Art. 17 commi 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva non consente ai tesserati colpiti da squalifica “a tempo”, “alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C.”; - Ritenuto che la violazione riscontrata determini le sanzioni previste dall’Art. 12 del C.G.S. non avendo, il menzionato Perosa Cristian, avuto titolo a partecipare alla gara, dovendo ancora scontare il residuo della squalifica. P.Q.M. - Accoglie il reclamo presentato dalla A.S.D. Calcio Staranzano; - Infligge alla Società GRADESE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 (art. 12, punto 1, C.G.S.); - Commina alla medesima Società l’ammenda di € 150,00.-; - Squalifica il tesserato PEROSA Cristian per ulteriori gg. 15 (a partire dalla data del 07.04.2006); - Inibisce la Dirigente Acc. Uff. della Società Gradese Calcio sig.ra Bertoz Sara fino al 05.04.2006 per aver schierato in campo un soggetto squalificato; - Dispone la restituzione della tassa reclamo alla A.S.D. Calcio Staranzano.
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