COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. S. Rita Vedetta Camp. 3^ Cat. Gir. A -Gara del 05/03/2006 tra BAGGIO SECONDO/S. RITA VEDETTA C.U. n.30 del Comitato di MILANO datato 09/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. S. Rita Vedetta Camp. 3^ Cat. Gir. A -Gara del 05/03/2006 tra BAGGIO SECONDO/S. RITA VEDETTA C.U. n.30 del Comitato di MILANO datato 09/03/2006 La società S. RITA VEDETTA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Marco AUFIERI sino al 31/07/2006, lamentando che l’AUFIERI non avrebbe in alcun modo cercato di aggredire l’arbitro e che, pertanto, la squalifica comminata dal GS sarebbe eccessiva rispetto alla gravità dell’accaduto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che il direttore di gara, sentito da Questa Commissione, ha precisato che l’AUFIERI, al momento della notifica dell’espulsione, si è diretto con veemenza nei suoi confronti per protestare ed è stato fermato dai compagni di squadra quando si trovava a circa cinque metri di distanza. L’arbitro ha altresì dichiarato che non si è trattato di un reale tentativo di aggressione, bensì di una protesta tutt’al più minacciosa e gravemente offensiva. Alla luce di tali precisazioni, la CD ritiene che la condotta tenuta dall’AUFIERI, seppur del tutto censurabile, possa essere valutata con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal GS. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore Marco AUFIERI a tutto il 09/05/2006. Dispone l’accredito della tassa se versata.
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