COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Ornago Camp. Under 21 Gir. A Gara del 26/02/2006 tra MOLINO/ORNAGO C.U. n.34 del CRL datato 02/03/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Ornago Camp. Under 21 Gir. A
Gara del 26/02/2006 tra MOLINO/ORNAGO
C.U. n.34 del CRL datato 02/03/2006
La società A.S. ORNAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Andrea BERTOLETTI e Dario GESUALDI per DUE GARE, lamentando che la squalifica comminata è ingiusta e chiede una riduzione della stessa.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il provvedimento disposto dal GS, relativo al reclamo proposto, non è impugnabile.
Infatti, ai sensi dell’art.41 3° comma lett. a del CGS, le sanzioni comminate ai tesserati fino a DUE GARE o squalifica a termine fino a quindici giorni non sono impugnabili in alcuna sede.
Tanto premesso e ritenuto la C.D.
DICHIARA
INAMMISSIBILE Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Ornago Camp. Under 21 Gir. A Gara del 26/02/2006 tra MOLINO/ORNAGO C.U. n.34 del CRL datato 02/03/2006"