COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di TARANTO Gara:POL. CALCIO 2000 FAGGIANO –PAOLO VI TA del 5 febbraio 2006 (Reclamo della Pol.Calcio 2000 Faggiano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore LENTI ANGELO.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 23 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO PROVINCIALE di TARANTO
Gara:POL. CALCIO 2000 FAGGIANO –PAOLO VI TA del 5 febbraio 2006 (Reclamo della Pol.Calcio 2000 Faggiano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore LENTI ANGELO.
La Pol. Calcio 2000 Faggiano ha proposto reclamo a questa Commissione Disciplinare chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al calciatore Lenti Angelo ( 30 giugno 2006 - Com. Uff.n. 28 del 9 febbraio 2006 del Comitato Prov, di Taranto). Considerato che il reclamo non può essere preso in esame, poiché è stato inviato il 9 marzo 2006,oltre i termini previsti dall’art.42 comma 5 CGS;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Pol. Calcio 2000 Faggiano, addebitando la tassa sul conto della reclamante.
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