COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: VITTORIA GROTTAGLIE – ONLUS SCINTILLE GROTTAGLIE del 19 febbraio 2006 (Reclamo della Società Onlus Scintille Grottaglie avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore QUARANTA GIUSEPPE.)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 23 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: VITTORIA GROTTAGLIE – ONLUS SCINTILLE GROTTAGLIE del 19 febbraio 2006 (Reclamo della Società Onlus Scintille Grottaglie avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore QUARANTA GIUSEPPE.) La Società Onlus Scintille Grottaglie ha proposto reclamo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore Quaranta Giuseppe, nato il 16 ottobre 1985 con carta d’identità n. AG - 4602637.Esaminati gli atti ufficiali e rilevato che dagli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramenti del CRP, è risultato che il calciatore è tesserato con la Società A.S.Calcio LEDE, che disputa il campionato di seconda categoria; Considerato che il suddetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto ,per cui il ricorso è fondato e merita accoglimento; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo e, per l’effetto, infliggersi alla Società Vittoria Grottaglie la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della Società Onlus Scintille Grottaglie; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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