COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 23 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FOLGORE MAMOIADA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 33 del 09.03.2006. Gara Folgore Mamoiada / Montalbo del 05.03.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 23 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FOLGORE MAMOIADA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 33 del 09.03.2006. Gara Folgore Mamoiada / Montalbo del 05.03.2006. La Pol. Folgore Mamoiada ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) squalifica per tre giornate inflitta ai giocatori Ladu Daniele e Sanna Rino, perché, espulsi per doppia ammonizione, proferivano parole ingiuriose nei confronti del direttore di gara. Il Ladu Daniele reiterava tale comportamento a fine gara; 2) squalifica per due giornate inflitta al giocatore Zamburru Roberto, perché al termine dell’incontro rivolgeva frasi offensive al direttore di gara. La reclamante ha contestato gli addebiti, assumendo che i giocatori menzionati, dopo essere stati espulsi, non proferirono le espressioni scurrili loro attribuite, e che tale comportamento andava piuttosto ascritto a pochi esagitati tifosi che stazionavano all’esterno del campo di gioco. Tutti gli espulsi, peraltro, accettarono la decisione della loro espulsione senza fare alcun commento sulla decisione del direttore di gara. Per tali motivi, la reclamante ha domandato la riduzione delle squalifiche inflitte ad una giornata. La Commissione rileva, quanto alla squalifica inflitta per due giornate al giocatore Zamburru Roberto, la inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 41, n° 3, lett.a) del C.G.S. Per ciò che concerne, invece, la squalifica inflitta ai giocatori Ladu Daniele e Sanna Rino, la sterile negativa degli addebiti proposta dalla ricorrente trova ostacolo nella dettagliata versione dei fatti ascritti proposta dall’arbitro nel suo referto, che costituisce, come è noto, fonte di prova privilegiata. L’entità della sanzione adottata dal G.S. appare tuttavia eccessiva in relazione agli addebiti, tanto da dover essere adeguatamente ridotta. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto in ordine alla squalifica inflitta al giocatore Zamburru Roberto; 2) di ridurre la squalifica inflitta ai giocatori Ladu Daniele e Sanna Rino a due giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa.
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