COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 22 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA FIGC Nei confronti : • del Sig. Gianbruno Berton – Presidente pro-tempore A.C. Mestre; • del Giocatore Nonga Victor – tesserato A.C. Mestre; • della Società A.C. Mestre

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 22 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA FIGC Nei confronti : • del Sig. Gianbruno Berton – Presidente pro-tempore A.C. Mestre; • del Giocatore Nonga Victor – tesserato A.C. Mestre; • della Società A.C. Mestre Il Procuratore Federale della F.I.G.C., con atto datato 11/11/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare del C.R. Veneto : • il Sig. Gianbruno Berton – Presidente pro-tempore A.C. Mestre; • il Giocatore Nonga Victor – tesserato A.C. Mestre per rispondere della violazione dell’art. 1, 1 °comma del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva: • la Società A.C. Mestre per rispondere della violazione dell’art. 2, 4° comma del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva , nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio tesserato. Il deferimento é scaturito dai seguenti avvenimenti rilevati dal Procuratore Federale che qui di seguito si trascrivono : ““esaminato l’esposto sottoscritto da Società di 2^ Categoria del C.R. Veneto con il quale denunciavano la sussistenza di irregolarità in ordine al tesseramento del calciatore extracomunitario Nonga Victor, tesserato in data 12/11/2004 con vincolo definitivo, per l’A.C. Mestre A.S.D., diventata successivamente per fusione A.C. Mestre; • ritenuto che, sulla base di quanto accertato dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, risulta con assoluta certezza l’irregolarità della documentazione relativa alla posizione del cittadino camerunense, Sig. Victor Nonga. In particolare gli accertamenti condotti, anche con la collaborazione della Polizia di Stato, hanno consentito di acclarare la falsità del permesso di soggiorno del Sig. Nonga, rilasciato dalla Questura di Napoli in data 22/4/1999 e rinnovato il 20/4/2002 con scadenza 19/4/2004, nonché della carta di identità rilasciata dal Comune di Napoli; • rilevato, inoltre, che il tesseramento del Nonga, da parte dell’A.C. Mestre, all’epoca dei fatti A.C. Mestre A.S.D., è datato 12/11/2004, quindi in data successiva al 19/4/2004, data di scadenza del permesso di soggiorno rinnovato, come risultante dalla lista di trasferimento del calciatore recante la firma del Delegato di Rappresentanza della Società, in violazione di quanto disposto per il tesseramento di calciatori extracomunitari; • ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi delle violazioni di cui all’art. 1, 1° comma del C.G.S. (principi, lealtà, probità e correttezza), in relazione all’art. 40, 11° comma, delle N.O.I.F. ascrivibili ai Signori : Gianbruno Berton, Delegato di Rappresentanza della Società all’epoca dei fatti, attualmente Presidente della Società A.C. Mestre, Victor Nonga, tesserato A.C. Mestre, nonché, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2, 4° comma, del C.G.S., ascrivibile alla Società A.C. Mestre, all’epoca dei fatti A.C. Mestre A.S.D.” Radicato ritualmente il procedimento avanti la C.D., alla riunione del 20/12/05, sono intervenuti : - il Sig. Gianbruno Berton – Presidente pro-tempore Soc. A.C. Mestre, - il Dott. Salvatore Sciuto – Rappresentante della Procura Federale. Il Sig. Berton, per quanto riguarda la propria posizione personale, ha fatto presente che all’epoca dei fatti non rivestiva la carica gestoria nella Società, mentre per ciò che attiene alla posizione della Società, ha contestato gli addebiti asserendo di aver basato la richiesta di tesseramento del Nonga su atti ufficiali che presupponevano la regolarità del permesso di soggiorno del calciatore e comunque che la Società si era attivata per ottenere il rinnovo dello stesso permesso di soggiorno relativo al Nonga. Il Sig. Berton chiedeva ed otteneva un termine per compiere le opportune verifiche in Società e produrre idonea documentazione. In data 28/1/2006 l’A.C. Mestre depositava documenti ad asserita comprova dell’avvenuta richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno del calciatore Nonga Victor, (lettere e parcelle studi legali, ricevute di rimborsi spese calciatore Nonga, quietanze di pagamento, canone locazione) . Alla riunione del 31/1/2006 sono intervenuti nuovamente il Sig. Berton Gianbruno ed il rappresentante della Procura Federale Dott. Salvatore Sciuto ai quali veniva assegnato termine, al primo per integrare la documentazione prodotta ed al secondo per sviluppare, se del caso, anche con memoria scritta, la tematica relativa alla disciplina del tesseramento del calciatore in questione. Alla riunione del 14/3/2006, cui il procedimento era stato rinviato, sono ancora intervenuti il Sig. Berton Gianbruno ed il rappresentante della Procura Federale Dott. Salvatore Sciuto. Dopo ulteriore discussione, si passava alla fase della decisione sulle seguenti richieste del rappresentante della Procura : - 15 gg. di inibizione a carico del Sig. Gianbruno Berton - squalifica sino al 30/9/2006 a carico del giocatore Nonga Victor - penalizzazione di 1 punto in classifica a carico della Società A.C. Mestre, da scontare nella stagione 2005/2006; - ammenda di € 300,00.- a carico della Società A.C. Mestre. A tali richieste si opponeva il Berton in proprio quale attuale presidente pro-tempore dell’A.C. Mestre. Secondo quanto emerso nel corso del procedimento, é pacifico che all’epoca dei fatti (stagione sportiva 2004/2005 - Novembre 2004) il calciatore Nonga fosse inquadrato nei ruoli federali come “dilettante straniero con vincolo pluriennale” (status 80). Ne consegue che l’A.C. Mestre, alla stregua della peraltro lacunosa normativa federale che allora regolava il tesseramento di un calciatore extracomunitario riconducibile agli schemi correlati a un tale status, non risultava tenuta a verificare anche la regolarità del permesso di soggiorno. D’altro canto, comunque, l’A.C. Mestre poteva avere all’epoca contezza dei profili, pur pacificamente acquisiti a questo giudizio, di non regolarità della pregressa documentazione sulla scorta della quale era stato precedentemente ottenuto dal Nonga il permesso di soggiorno ed in base alla quale il medesimo era stato tesserato da altre Società per le quali aveva giocato prima di approdare all’A.C. Mestre. In conclusione, all’epoca dei fatti l’A.C. Mestre non poteva, né in ogni caso doveva, disporre di elementi dai quali desumere inequivocabilmente la non regolarità della posizione del calciatore relativamente al permesso di soggiorno, e per talemotivo essa deve essere assolta dall’incolpazione ascrittale. Ad analoga statuizione deve pervenirsi in ordine al Sig. Gianbruno Berton, relativamente al quale resterebbe poi da aggiungere che nessuna responsabilità potrebbe comunque ascriversi, atteso che, all’epoca dei fatti, egli non rivestiva la carica di Presidente. Responsabile deve invece ritenersi il giocatore Nonga, il quale, come diretto interessato, non poteva – e comunque non doveva - ignorare l’irregolarità “ab origine” della sua posizione. Sono peraltro condivisibili i rilievi svolti in proposito dal rappresentante della Procura Federale nel corso della discussione circa il grado di consapevolezza effettiva di questa irregolarità da parte del calciatore, dubbi che hanno portato la stessa accusa a richiedere l’applicazione di una sanzione (squalifica sino al 30/9/2006) relativamente mite, richiesta che questa Commissione ritiene di far propria. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di mandare assolti il Sig. Gianbruno Berton (Presidente pro tempore A.C. Mestre) e la Società A.C. Mestre; • di infliggere al giocatore Victor Nonga (tesserato A.C. Mestre) la sanzione della squalifica sino al 30 Settembre 2006.
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