COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 dell’ 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRIENZA CALCIO AVVERSO SANZIONI INFLITTE DAL G.S. PER LA GARA BRIENZA CALCIO – ANGELO CRISTOFARO DEL 19.03.2006 (CU N. 65 DEL 22.03.2006).
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 dell’ 19/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRIENZA CALCIO AVVERSO SANZIONI INFLITTE DAL G.S. PER LA GARA BRIENZA CALCIO – ANGELO CRISTOFARO DEL 19.03.2006 (CU N. 65 DEL 22.03.2006).
Letto il reclamo della società Brienza Calcio avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 65 del 22.03.2006 e relative alla inibizione dei dirigenti Scelzo Domenico, fino al 23.03.2011, e Di Mare Francesco, fino al 23.03.2006, di squalifica per 2(due)gare del campo di gioco e di € 800.00 di ammenda per responsabilità oggettiva;
Rilevato che il proposto reclamo è stato sottoscritto dal signor Scelzo Domenico, in qualità di Presidente p.t. della società Brienza Calcio e che lo stesso risulta essere inibito con il provvedimento del G.S. che si impugna;
Considerato che, a norma del C.G.S., il Presidente inibito non può firmare alcun atto della società ma deve essere sostituito da persona in precedenza delegata con atto ufficiale;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il proposto reclamo;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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