COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 dell’ 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ BAR LA NOTTE PIGNOLA AVVERSO PERDITA GARA INFLITTA DAL G.S. PUBBLICATA SU CU N.29 DEL 24.11.2005 PER LA GARA BAR LA NOTTE PIGNOLA – GRASSANO DEL 20.11.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 dell’ 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ BAR LA NOTTE PIGNOLA AVVERSO PERDITA GARA INFLITTA DAL G.S. PUBBLICATA SU CU N.29 DEL 24.11.2005 PER LA GARA BAR LA NOTTE PIGNOLA – GRASSANO DEL 20.11.2005. Letto il reclamo proposto dalla società Bar La Notte Pignola avverso la decisione del GS pubblicata sul CU n. 29 del 24.11.2005, con cui alla stessa società è stata inflitta la sconfitta per 0-3 nella gara tra Bar La Notte e Grassano del 20.11.2005 per aver effettuato 4 sostituzioni; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta, nonché il D.G., il Commissario di campo ed un tesserato della società controinteressata; Evidenziato che tra il rapporto arbitrale ed i successivi chiarimenti resi dallo stesso sussistono diverse discordanze in merito alle sostituzioni effettuate dalla società Bar La Notte nella gara in oggetto, infatti il D.G. nel rapporto riporta n. 4 sostituzioni effettuate dalla società reclamante e successivamente, in sede di audizione, chiamato a maggiori chiarimenti, dopo aver ricostruito il numero di sostituzioni effettuate nella gara in oggetto, riferisce testualmente “……non posso escludere un mio errore nella trascrizione delle sostituzioni……” ed ancora il D.G. nel rapporto alla voce “varie” riporta che un dirigente e l’allenatore del Grassano, a fine gara, gli comunicavano che avrebbero fatto ricorso per le 4 sostituzioni, mentre in sede di audizione il D.G. riferisce “……successivamente un dirigente e l’allenatore del Grassano si sono recati nel mio spogliatoio e dopo che io comunicavo loro di trovarmi nel taccuino n.4 sostituzioni……gli stessi mi comunicavano che avrebbero fatto ricorso” cosa questa che non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dall’allenatore del Grassano che dichiarava “a fine gara mi sono recato nello spogliatoio del D.G……discutevamo unicamente dell’ammonizione comminata al Viggiano Giovanni……non ricordo di aver discusso col D.G. delle sostituzioni……”; Evidenziato, ancora, che il Commissario di campo designato per la gara, in sede di audizione ha riferito che la società reclamante ha effettuato n. 3 sostituzioni e che i dirigenti della società Grassano, prima di entrare nello spogliatoio del D.G. a fine gara, non facevano cenno alcuno alle 4 sostituzioni, lamentandosi unicamente per alcune decisioni tecniche del D.G.; Rilevato che tra il rapporto arbitrale ed i successivi chiarimenti resi in sede di audizione dal D.G. esistono discordanze che non permettono di stabilire con certezza quale dei due esponga l’effettivo svolgimento dei fatti e considerato che, secondo il consolidato orientamento della CAF (su tutte CAF CU n.17/c del 6.02.1987 app. AC G. Veneta), quando esistono discordanze tra il rapporto del D.G. ed i successivi chiarimenti, viene meno il valore di prova privilegiata del rapporto arbitrale ex art. 31 del CGS; Preso atto che tutti gli altri elementi acquisiti agli atti non hanno consentito di provare con certezze che la società reclamante ha effettuato un numero non regolamentare di sostituzioni; P.Q.M. - in accoglimento del proposto reclamo, annulla la decisione del G.S. e ripristina il risultato conseguito sul campo: BAR LA NOTTE PIGNOLA – GRASSANO 1-1; - dispone la restituzione della tassa di reclamo se versata.
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