COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 dell’ 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ LUCANIA TEAM GIOCOLERIA AVVERSO PERDITA GARA INFLITTA DAL G.S. PUBBLICATA SU CU N.63 DEL 15.03.2006 (GARA LUCANIA TEAM GIOCOLERIA – PIETRAPERTOSA DOLOMITI LUCANE DEL 28.02.2006).

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 dell’ 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ LUCANIA TEAM GIOCOLERIA AVVERSO PERDITA GARA INFLITTA DAL G.S. PUBBLICATA SU CU N.63 DEL 15.03.2006 (GARA LUCANIA TEAM GIOCOLERIA – PIETRAPERTOSA DOLOMITI LUCANE DEL 28.02.2006). Letto il ricorso proposto dalla società Lucania Team Giocoleria con la quale si chiedeva la riforma della decisione del GS, pubblicata sul CU n. 63 del 15.03.2006, con la quale veniva assegnata gara persa alla suddetta società con il risultato di 0-3, in riferimento all’incontro Lucania Team Giocoleria – Pietrapertosa Dol. Lucane del 28.02.2006, nonché l’inibizione fino a tutto il 30.04.2006 del dirigente Colangelo Orazio e la squalifica per 2(due) gare al capitano Telesca Fabio; Letto gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società che ne ha fatto richiesta in data 10.04.2006, nonché il D.G. in pari data; Ritenuto che dagli atti ufficiali, nonché dall’audizione del D.G. è emerso un comportamento sicuramente irriguardoso ed ingiurioso da parte di alcuni calciatori della Lucania Team Giocoleria nei confronti del D.G., ma sicuramente non così grave da poter indurre lo stesso D.G. ad adottare la decisione estrema e grave della chiusura anticipata della gara; Considerato, altresì, che il D.G. non ha fatto uso di tutti i mezzi messi a sua disposizione per riportare l’ordine, quali: 1) chiamare il capitano ed i dirigenti della Lucania Team Giocoleria ed avvisarli che la sospensione sarebbe stata decisa se le intemperanze fossero continuate, 2) prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori responsabili, 3) allontanare i dirigenti colpevoli, elementi, questi, secondo alcune decisioni della CAF (su tutte 32/9-5.2/7), come indispensabili e necessari per poter ritenere che il D.G. abbia posto in essere tutti i tentativi per riportare l’ordine e che, quindi, possano giustificare, una volta presi, la chiusura di una gara; Visti che dagli atti non risulta l’oggettiva impossibilità nel far proseguire la gara da parte del D.G.; Ritenuto, comunque, che il comportamento del dirigente Colangelo Orazio e del capitano Telesca Fabio è senza dubbio censurabile P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo dispone la ripetizione della gara Lucania Team Giocoleria – Pietrapertosa Dol. Lucane; - conferma nel resto le decisioni del G.S. per quanto attiene alla squalifica del calciatore Telesca Fabio e all’inibizione del dirigente Colangelo Orazio; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata; - invia gli atti alla Segreteria del CRB per i provvedimenti di competenza in ordine alla disputa della gara.
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