COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 dell’ 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.5 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GINESTRA CANDIDA AVVERSO PERDITA GARA INFLITTA DAL G.S. E PUBBLICATA SU CU N.68 DEL 29.03.2006 (GARA REAL S. CHIRICO NUOVO – GINESTRA CANDIDA DEL 12.03.2006).

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 dell’ 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.5 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GINESTRA CANDIDA AVVERSO PERDITA GARA INFLITTA DAL G.S. E PUBBLICATA SU CU N.68 DEL 29.03.2006 (GARA REAL S. CHIRICO NUOVO – GINESTRA CANDIDA DEL 12.03.2006). Letto il ricorso proposto dalla società Ginestra Candida avverso la decisione del GS pubblicata sul CU n. 68 del 29.03.2006, con la quale veniva inflitta la sanzione della perdita della gara (Real S. Chirico Nuovo – Ginestra Candida 3-0), la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 55.00 per prima rinuncia; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che la società Ginestra Candida non si è presentata a San Chirico Nuovo per disputare la gara di campionato per problemi inerenti alla circolazione stradale a causa delle abbondanti nevicate che hanno interessato la Regione in data 11-12-13/3/2006; Ritenuto che, come risulta anche dalla documentazione a corredo del reclamo, le strade erano impraticabili (cfr. attestazione del Comando di Polizia Municipale di Ginestra del 13.03.2006) e quindi vi era una oggettiva impossibilità assoluta a raggiungere la destinazione ove si sarebbe dovuto disputare l’incontro; Rilevato, tra l’altro, che il terreno di gioco era impraticabile, come risulta dal referto arbitrale di gara a causa della neve; Considerato che la società reclamante ha prodotto in questa sede la ricevuta di ritorno attestante l’avvenuto invio e ricezione di copia del ricorso alla controparte, come prescrive l’art. 29 del CGS, senza alcuna controdeduzione da parte di quest’ultima; P.Q.M. - in accoglimento del proposto ricorso, annulla le decisioni assunte dal G.S. con il CU n.68 del 29.03.2006; - dispone la ripetizione della gara per mancata presentazione dovuta a cause di forza maggiore; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata; - invia alla Segreteria del CRB gli atti per i provvedimenti di competenza.
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