COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 dell’ 03/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGGIANO AVVERSO DECISIONE DEL G.S. RELATIVA ALLA GARA ATLETICO ALBANO – VIGGIANO DEL 12.03.2006, PUBBLICATA SUL CU. N. 68 DEL 29.03.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 dell’ 03/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGGIANO AVVERSO DECISIONE DEL G.S. RELATIVA ALLA GARA ATLETICO ALBANO – VIGGIANO DEL 12.03.2006, PUBBLICATA SUL CU. N. 68 DEL 29.03.2006. Letto il ricorso proposto dalla società Viggiano avverso la decisione del G.S., pubblicata sul CU n. 68 del 29.03.2006, con cui veniva assegnata alla società reclamante gara persa, un punto di penalizzazione ed Euro 55.00 di ammenda per rinuncia nella gara del 12.03.2006 tra l’Atletico Albano ed il Viggiano; Letti gli atti ufficiali di gara; Vista la documentazione prodotta dalla società reclamante a corredo del ricorso; Considerato che in materia di “forza maggiore” la consolidata giurisprudenza della CAF è uniforme nel ritenere necessario non solo che nessun addebito possa essere mosso , neppure a titolo di colpa lievissima a chi invoca la causa di esclusione della responsabilità, ma che l’impedimento sia assoluto (per tutte cfr. CAF CU n.28/C 20.04.1989); Rilevato che dalla documentazione prodotta non emerge una assoluta impraticabilità delle strade, ma una percorribilità con difficoltà delle stesse; Ritenuto, nel caso di specie, non sussistente la causa di forza maggiore ex art.55 delle NOIF; P.Q.M. - respinge il proposto ricorso e, per gli effetti, conferma le decisioni del G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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