COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 122 della società A.S. PROMO SPORT CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 109 del 22.03.2006 (Punizione sportiva perdita della gara (Silana – Promosport) con il punteggio di 3 – 0, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 250,00 per prima rinuncia).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 122 della società A.S. PROMO SPORT CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 109 del 22.03.2006 (Punizione sportiva perdita della gara (Silana – Promosport) con il punteggio di 3 – 0, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 250,00 per prima rinuncia). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato che la società reclamante sostiene che la mancata presentazione per la disputa della gara del 12.02.2006 contro la società Silana è dovuta a causa di forza maggiore riferibile all’abbondante nevicata che ha impedito il transito sulla strada Statale 107; il primo giudice ha ritenuto non sufficientemente provata la circostanza sulla base della nota dell’ANAS del 16.03.2006; tuttavia, la società reclamante ha integrato la documentazione producendo ulteriore nota dell’ANAS in data 24.03.2006 dalla quale risulta che il traffico rimaneva bloccato, prima per le condizioni atmosferiche e poi a causa dell’incendio di un veicolo, fino alle 13.49. A causa di tali eventi e successivamente all’ora indicata si verificava una congestione della viabilità. Tali circostanze integrano la sussistenza di una causa di forza maggiore quale esimente della mancata presentazione per la disputa della gara in oggetto; Il provvedimento del primo giudice dovrà quindi essere revocato e dovrà essere fissata altra data per la disputa della gara; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, REVOCA i provvedimenti del Giudice Sportivo; dispone trasmettersi gli atti al Comitato in sede ai fini dell’individuazione di altra data per la disputa della gara in oggetto; dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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