COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 124 della società G.S. MARCELLINARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al comunicato Ufficiale n° 51 del 22.03.2006 (Ammenda di € 80,00, squalifica calciatore DONATO Costantino per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 124 della società G.S. MARCELLINARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al comunicato Ufficiale n° 51 del 22.03.2006 (Ammenda di € 80,00, squalifica calciatore DONATO Costantino per CINQUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; rilevato che la società reclamante chiede la revoca delle decisioni del primo giudice sia per quanto attiene all’ammenda inflitta sia per quanto riguarda la squalifica di cinque giornate comminate al calciatore Donato Costantino; quanto al primo profilo, il reclamo è infondato essendo rimasto accertato, sia dalle emergenze del rapporto arbitrale che dalle dichiarazioni del commissario di campo, che la gara doveva essere temporaneamente sospesa in attesa che cessassero le intemperanze fra le due tifoserie venute a contatto sugli spalti; parziale accoglimento merita il reclamo in ordine all’entità della punizione inflitta a Donato Costantino, posto che il direttore di gara non riferisce di un suo comportamento scorretto, comunque accertato dal commissario di campo; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore DONATO Costantino a DUE giornate di gara; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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