COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 125 della società G.S. RADINOLI avverso la regolarità della gara Radinoli – Bovese (2 – 2) del 19.03.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore PANGALLO Lorenzo.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 125 della società G.S. RADINOLI
avverso la regolarità della gara Radinoli – Bovese (2 - 2) del 19.03.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore PANGALLO Lorenzo.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
visto l’art. 25 comma VI che legittima questa commissione a pronunciarsi sul reclamo;
sentito il rappresentante della società Bovese;
ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali non sussistono elementi dai quali ricavare con certezza la determinazione che alla gara
Radinoli – Bovese del 19.3.2006, abbia preso parte il calciatore Pangallo Lorenzo, sotto false generalità, ciò in quanto il direttore di
gara ha regolarmente identificato il calciatore Zavettieri Angelo Leo, a mezzo del documento d’identità n° AM0884802;
al contrario nessuna rilevanza al fine della decisione possono assumere le fotoriproduzioni prodotte dalla società ricorrente, nelle
quali non si riscontrano elementi di autenticità;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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