COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 126 della società A.C. COMERCONI 2005 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 08.03.2006 (Ammenda di € 40,00, Inibizione dirigente BARILLARI Salvatore fino al 29.03.2006, squalifica calciatore CAMPANARO Innocente Ivan fino al 08.09.2009, squalifica calciatore CAMPANARO Pantaleone fino al 08.06.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 126 della società A.C. COMERCONI 2005 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 08.03.2006 (Ammenda di € 40,00, Inibizione dirigente BARILLARI Salvatore fino al 29.03.2006, squalifica calciatore CAMPANARO Innocente Ivan fino al 08.09.2009, squalifica calciatore CAMPANARO Pantaleone fino al 08.06.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo è stato proposto per tutte le posizioni suindicate dal presidente Barillari Salvatore, il quale, colpito da inibizione fino al 29.03.2006 aveva astrattamente diritto ad impugnare il provvedimento del primo giudice solo per quanto concerne la propria situazione, mentre non era abilitato per le altre; il reclamo, pertanto, è inammissibile quanto alle sanzioni inflitte alla società e ai calciatori Campanaro Innocente Ivan e Campanaro Pantaleone perché impugnato da soggetto non abilitato; e inoltre inammissibile per quanto riguarda la posizione del presidente perché trattasi di inibizione inferiore a mesi uno; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile; dispone, altresì, addebitare la tassa non versata sul conto della società reclamante.
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