COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 129 della società F.C. GUARDAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 109 del 22.03.2006 (Squalifica calciatore CALABRESE Nicola per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 03/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 129 della società F.C. GUARDAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 109 del 22.03.2006 (Squalifica calciatore CALABRESE Nicola per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che le espressioni rivolte al direttore di gara dal calciatore Calabrese Nicola a fine gara integrano le fattispecie dell’ingiuria e della minaccia; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al Calabrese ed in particolare che va tenuto conto della continuazione in ordine alle violazioni commesse in un unico contesto; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CALABRESE Nicola a TRE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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