COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI POL. RIPOSTO (CT) – (avverso squalifica allenatore Marino Antonino fino al 31-12-2010 – GARA RIPOSTO/REAL MESSINA del 4.3.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. B – C.U. n° 40 dell’8.3.2006) – Proc. n° 207/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI POL. RIPOSTO (CT) – (avverso squalifica allenatore Marino Antonino fino al 31-12-2010 - GARA RIPOSTO/REAL MESSINA del 4.3.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. B – C.U. n° 40 dell’8.3.2006) – Proc. n° 207/A – Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la revoca, e in subordine, la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, sulla scorta di una serie di argomentazioni, contenute nei motivi di gravame, con le quali l’appellante cerca di mettere in dubbio la ricostruzione degli accadimenti, come emerge dagli atti di gara, puntando l’accento su valutazione logico-deduttivo. La Commissione Disciplinare, letto l’appello esaminati gli atti ufficiali e sentito il Presidente della Società e lo stesso allenatore (che aveva sottoscritto anche lui l’appello) alla seduta del 21.3.2006 come da loro richiesto, osserva: Nessuno degli argomenti consegnati alla nostra attenzione attraverso il gravame, o esposti personalmente dai ricorrenti, coglie nel segno e può valere ad inficiare la chiara ed indubitabile ricostruzione dei fatti che si trae dal combinato disposto del rapporto dell’arbitro, dal rapporto del suo assistente e dal dettagliato atto redatto dal Commissario di campo ed allegato ai precedenti due documenti; Ed, invero, dall’incrociarsi delle dichiarazioni rese dai predetti ufficiali di gara e cristallizzati nei documenti in atti, senza contraddizione alcuna, si evince il comportamento minaccioso, ingiurioso e violento posto in essere, con più azioni ripetute nel tempo e nello spazio da un soggetto che, peraltro, era squalificato, circostanza questa che rende più grave la condotta del Marino; Ed infatti lo stesso non solo si è reso responsabile dei reiterati comportamenti antigiuridici ed antisportivi di cui si discute, ma un segmento di condotta si è svolto in un luogo, lo spogliatoio, durante l’intervallo, che era inibito all’allenatore, già colpito da precedente squalifica. A fronte quindi delle risultanze di gara che tratteggiano, in capo al Marino, una condotta esplicatasi in diversi momenti, durante la gara (prima dell’inizio della partita, durante il primo tempo, nel corso dell’intervallo, a fine gara) senza soluzione di continuità, va evidenziata l’assoluta inconducenza delle argomentazioni difensive, che si basano (quelle contenute nei motivi) esclusivamente su rilievi di natura logico-deduttiva, privi di qualsiasi valore di prova, e quindi inidonei a mettere in discussione ciò che emerge dai tre rapporti di gara, i cui contenuti sono assolutamente sovrapponibili fra loro; Del pari, nulla di processualmente rilevante hanno saputo aggiungere i due soggetti, sentiti alla seduta del 21.3.2006, i quali hanno proposto una diversa e meno grave ricostruzione degli accadimenti, sostenendo che la condotta del Marino, non si sarebbe estrinsecata attraverso manifestazioni di violenza e minaccia, ma solo attraverso semplici intemperanze verbali, I due dichiaranti, non hanno però saputo ancorare le loro difese ad elementi di fatto, tali da potere confutare la inoppugnabile ricostruzione dei fatti che si trae dagli atti ufficiali di gara e che riconduce la responsabilità dei fatti, inequivocabilmente, in capo all’allenatore Marino. Sotto altro profilo, osserva infine questa Commissione che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, così delineati i fatti del procedimento, appare senz’altro congrua e proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dall’allenatore; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il ricorso come sopra proposto e di confermare la squalifica dell’allenatore della Società appellante, fino al 31.12.2010; con addebito di tassa non versata, pari ad Euro 130,00.
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