COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.C. PRIZZI (PA) – (avverso squalifica a tutto il 31.12.2006 calciatore Barcia Salvatore – GARA ATLETICO SANCATALDESE/PRIZZI del 12.3.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. G – C.U. n° 41 del 15.3.2006) – Proc. n°218/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.C. PRIZZI (PA) – (avverso squalifica a tutto il 31.12.2006 calciatore Barcia Salvatore – GARA ATLETICO SANCATALDESE/PRIZZI del 12.3.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. G - C.U. n° 41 del 15.3.2006) – Proc. n°218/A – Ricorre la Società interessata chiedendo una congrua riduzione del provvedimento disciplinare impugnato, sostenendo che il proprio calciatore di che trattasi pur comportandosi in maniera censurabile nei confronti dell’arbitro offendendolo ma non ha posto in essere alcun tentativo di colpirlo. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, preso atto delle risultanze del rapporto di gara, osserva: la versione dell’accaduto incriminato, fornita dalla ricorrente, non trova riscontro obiettivo in ordine a quanto riferito dal direttore di gara, in termini inequivoci e dettagliati, il calciatore Barcia Salvatore, ha violato volontariamente norme comportamentali dettate dal C.G.S. Va tenuto conto che lo stesso direttore ha responsabilmente annotato che il tentativo posto in essere dal calciatore non ha avuto pieno effetto, avendolo in parte evitato; Sancita la responsabilità del calciatore Barcia Salvatore, avuto riguardo delle effettive conseguenze verificatesi; visti gli artt. 1 comma 1) , 14 del C.G.S.; DELIBERA: di determinare al 30.6.2006 la squalifica a carico del calciatore Barcia Salvatore (Prizzi) senza addebito di tassa.
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