COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.D. SPORTING BRONTE (CT) – (avverso delibera Giudice Sportivo – GARA GIOVANI ZAFFERANA/SPORTING BRONTE del 19.3.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) C.U. n° 42 del 22.3.2006) – Proc. n. 220/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.D. SPORTING BRONTE (CT) – (avverso delibera Giudice Sportivo – GARA GIOVANI ZAFFERANA/SPORTING BRONTE del 19.3.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) C.U. n° 42 del 22.3.2006) – Proc. n. 220/A – Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine ai provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo per la partita indicata in epigrafe, che sono ritenuti, secondo gli assunti della ricorrente, sproporzionati rispetto ai fatti realmente accaduti sul terreno di giuoco; Si legge nelle difese articolate dell’appellante che i dirigenti Di Mulo e Russo entravano in campo per protestare, ma che il Russo non poteva colpire l’arbitro perché invalido civile: a tal fine allega certificazione mediche attestanti tale invalidità. La Società continua nelle proprie difese che i fatti accaduti sono certamente censurabili, ma non da determinare le sanzioni disciplinari oggi impugnate, evidenzia altresì che si è sempre distinta per correttezza e onestà; Chiede di rivedere nella totalità il provvedimento impugnato chiedendo altresì di essere ascoltati; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e le difese articolate dalla Società appellante, preliminarmente fa presente di avere convocato ritualmente la ricorrente all’udienza dibattimentale del 28.3.2006, alla quale non era presente alcun incaricato legittimato a rappresentare la Società, osserva: I fatti accaduti sul terreno di giuoco e accertati dal Giudice di primo esame sono chiari e non si prestano ad alcuna censura; Le giustificazioni addotte dalla Società ricorrente anche in ordine all’assunta invalidità non possono trovare accoglimento, in quanto l’arbitro identifica in maniera chiara e con precisione il Sig. Salvatore Russo reo di avere colpito con un violentissimo pugno allo zigomo il direttore di gara. Tutte le posizioni relative sia ai dirigenti che ai calciatori meritano censura in ordine ai gravissimi comportamenti assunti nei confronti dell’arbitro, per cui vanno confermate. Questa Decidente, però, in considerazione dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in merito alla ulteriore penalizzazione di tre punti in classifica ritiene che tale sanzione può essere riformata con diversa sanzione, ugualmente affittiva. P.Q.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello proposto, nel confermare preliminarmente tutte le inibizioni ai dirigenti e le squalifiche comminate ai tesserati, di infliggere alla Società Sporting Bronte Onlus la sanzione della squalifica del campo per tre gare e l’ammenda di Euro 2500,00; senza addebito di tassa non versata
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