COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 170/06-rg. Reclamo del G.S. PERGINE avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Rossi Simone per cinque gare. C.U. N.31 del 01/03/06.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 170/06-rg. Reclamo del G.S. PERGINE avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Rossi Simone per cinque gare. C.U. N.31 del 01/03/06. Nel corso della gara G.S. PERGINE – U.S. SAN GIUSTINESE, valevole per il campionato di terza categoria, il calciatore Rossi Simone veniva espulso dal campo per aver colpito con un pugno in pieno volto un giocatore avversario. Con la motivazione della condotta violenta di particolare gravità il G.S. squalificava il giocatore in questione per cinque giornate. Avverso tale decisione propone reclamo il G.S. PERGINE lamentandosi della eccessiva severità del provvedimento impugnato rispetto ai fatti contestati al proprio tesserato. La reclamante infatti sostiene che il calciatore avversario colpito, non avrebbe subito una copiosa perdita di sangue, tale da costringerlo ad abbandonare il campo subito dopo il fatto in contestazione. Sostiene, inoltre, la reclamante che il proprio tesserato durante tutta la gara era stato oggetto di provocazioni e di falli da parte del giocatore colpito, segnalati anche da un proprio dirigente accompagnatore all’arbitro durante l’intervallo. Per tali motivi il G.S. PERGINE chiede una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. Esaminati gli atti di gara questa Commissione Disciplinare ritiene ben calibrata la sanzione del G.S. rispetto ai fatti contestati al giocatore in questione. Appare indubbio, infatti, che la condotta del medesimo debba essere qualificata come violenta. Così come appare altrettanto indubbio che la medesima condotta abbia portato a delle conseguenze di una qualche gravità, stante il fatto che il giocatore colpito è stato costretto, seppure non immediatamente dopo il colpo ricevuto, ad abbandonare il terreno di gioco per raggiungere l’ospedale, stante la gran quantità di sangue perduto a causa del colpo ricevuto in pieno viso. Infine appare superfluo invocare comportamenti provocatori che dovrebbero, secondo la reclamante, giustificare in qualche modo la condotta violente in esame. Tali comportamenti non possono essere consentiti per alcun motivo soprattutto nell’ambito di una gara sportiva improntata allo spirito di una sana e leale competizione. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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