COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 166/06-sa. Impugnazione della U.S. SAMBUCA A.S.D. avverso le decisioni adottate dal G.S. regionale: squalifica al calciatore LIGUORI GIACOMO fino al 2 maggio 2006 ; squalifica al calciatore GIUNTI JACOPO fino al 2 marzo 2008 (Com. Uff. n. 38 del 2 marzo 2006).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 166/06-sa. Impugnazione della U.S. SAMBUCA A.S.D. avverso le decisioni adottate dal G.S. regionale: squalifica al calciatore LIGUORI GIACOMO fino al 2 maggio 2006 ; squalifica al calciatore GIUNTI JACOPO fino al 2 marzo 2008 (Com. Uff. n. 38 del 2 marzo 2006). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la revoca e/o la riduzione della sanzioni come sopra inflitte ai propri giocatori, che il G.S. regionale aveva così motivato: LIGUORI GIACOMO fino al 2 maggio 2006 : “In segno di protesta tirava con le mani e con scarsa forza il pallone verso l’arbitro senza raggiungerlo. Nel contempo lo accusava di parzialità. Alla conseguente espulsione lo minacciava “.- GIUNTI JACOPO fino al 2 marzo 2008 : “ Correva accanto al DG ed in corsa, gli dava una gomitata allo stomaco con una violenza tale da provocargli momentanee conseguenze.” La reclamante, con varie argomentazioni, deduceva che il LIGUORI avrebbe scagliato il pallone verso la panchina e non già verso il DG; la conseguente espulsione, non risultandogli giustificata, lo induceva a dire la frase all’arbitro “…allora mettiti la maglia degli altri”, senza comunque eccedere nei toni ed allontanandosi. Quanto al GIUNTI si argomentava che l’arbitro avrebbe equivocato la dinamica della azione del giocatore; in altri termini, il contatto con il DG vi sarebbe stato, ma di natura fortuita, dovuto ad uno scontro durante un’azione di gioco nel mentre il tesserato tentava di intercettare il pallone. La diversa stazza del giocatore e dell’arbitro rendeva altresì improbabile che la gomitata del primo, in azione di corsa parallela, fosse direzionata allo stomaco del secondo. L’arbitro ha chiaramente descritto, nel rapporto, l’accaduto nei termini fattuali così come riportati dal Giudice sportivo nelle motivazioni adottate verso i due tesserati. Il supplemento di rapporto, tuttavia, introduce delle precisazioni che inducono a valutare in maniera diversa la condotta del GIUNTI, confermandosi - di contro - l’addebito nei termini ascritti al LIGUORI. Per quest’ultimo, l’arbitro conferma che il pallone lanciato era certamente rivolto in direzione della sua persona e che, tra l’altro, vi è stata un’altra frase minacciosa (omessa nel reclamo) “…Non scrivere nel rapporto della pallonata sennò ti finisce male…” che, come è evidente, esplicita anche quali fossero state le reali intenzioni del giocatore. Quanto al GIUNTI, l’arbitro ribadisce la dinamica oggettiva degli accadimenti, ma aggiunge “…mi sento di precisare che non ha cercato il contatto con determinazione…la mia sensazione è che l’atto in oggetto sia stato dettato più dalla rabbia che si era venuta a determinare in campo ( il ribaltarsi del risultato ai danni del SAMBUCA n.d.r) che da cattiveria o dalla volontà di far male…”; ciò confermandolo anche oralmente, quando è stato convocato a chiarimenti da questo Commissione alla udienza del 31 marzo 2006 . In ragione della fede privilegiata riconosciuta dalle Carte Federali alla versione dell’arbitro negli atti formali a lui riferibili, la stessa supera ogni altra, diversa o contraria proposta nell’interesse dei tesserati. Deve dunque conclamarsi come il LIGUORI – con delibazione che questa CD ha adottato in data 24 marzo 2006, per consentire l’eventuale efficacia di una riduzione ove concessa - si sia reso protagonista di un gesto di stizza, particolarmente vistoso anche se solo potenzialmente lesivo, lanciando il pallone comunque nella direzione del DG ed aggiungendo anche un’esplicita minaccia tesa a non vedersi riportare la precedente condotta nel rapporto (ciò che rende ancora maggiormente da stigmatizzarsi e sanzionarsi l’addebito), con sanzione, dunque, del tutto adeguata a ciò che si è posto in essere. Considerazioni diverse devono svilupparsi sul conto del GIUNTI; egli corre intenzionalmente accanto all’arbitro ed il suo fare è in qualche modo smodato ed aggressivo; ciò facendo lo tocca allo stomaco arrecandogli qualche conseguenza momentanea (assenza di respiro per alcune decine di secondi ) – ma il suo volere effettivo è spiegato dallo stesso arbitro, come non sostenuto dalla intenzionalità di ledere, quanto appunto dalla “rabbia” essa comunque controllata per non arrecare conseguenze. In ragione di questa notevole differenza di approccio volitivo del GIUNTI – solo nel secondo atto scritto e riportato a voce dall’arbitro dinanzi alla CD, con maggiore - decisivo - dettaglio ( rispetto a quanto poteva conoscere il primo giudice ) la sanzione - pur dovendosi mantenere in termini di congruità e severità dettata dal contatto fisico assolutamente indebito verso la persona del DG - può ridursi notevolmente, fissandola a mesi otto di squalifica. P.Q.M. Respinge il reclamo relativamente alla sanzione adottata nei confronti di LIGUORI GIACOMO, che qui conferma. Accoglie il reclamo e riduce la sanzione da infliggersi a GIUNTI JACOPO, fissandola fino al 2 novembre 2006 ( anziché fino al 2 marzo 2008, come stabilito dal Giudice regionale) Dispone restituirsi la relativa tassa.
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