COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 175/06-rg..Reclamo della S.S. Resco Reggello avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Torniai Giacomo per cinque gare effettive. C.U. n. 40 del 09/03/06.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 175/06-rg..Reclamo della S.S. Resco Reggello avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Torniai Giacomo per cinque gare effettive. C.U. n. 40 del 09/03/06. Nel corso della gara Ideal Club Incisa – S.S. Resco Reggello, valevole per il campionato I Categoria, il calciatore Torniai Giacomo veniva espulso dal terreno di gioco per aver colpito volontariamente un giocatore avversario che si trovava a terra dopo aver subito un normale fallo di gioco. Per tale condotta violenta il calciatore in questione è stato squalificato per cinque gare effettive. Contro il suddetto provvedimento del G.S. propone reclamo la S.S. Resco Reggello, che nel suo laconico atto difensivo ritiene la squalifica inflitta eccessiva in quanto, pur definendo duro l’intervento del proprio tesserato, il giocatore colpito ha potuto riprendere la gara dopo le cure del caso. Nel proprio supplemento di rapporto gara l’arbitro ribadisce che il calciatore in questione dopo aver commesso un normale fallo di gioco, facendo cadere l’avversario, gli saltava addosso e lo colpiva con i tacchetti all’altezza della coscia. Il giocatore colpito, nonostante la ferita riportata ,dopo le cure mediche ricevute dai sanitari della propria squadra, riprendeva il gioco. Dalla lettura degli atti di gara e dello stesso reclamo il fatto appare conclamato . La richiesta della reclamante di una riduzione della squalifica, per il solo fatto che il giocatore duramente colpito abbia ripreso il gioco, non può trovare accoglimento. Dalla lettura dei rapporti arbitrali emerge chiaramente la volontà del giocatore in questione di voler colpire l’avversario che oltretutto era finito a terra e nella impossibilità di difendersi. Tale condotta manifesta un atteggiamento assai poco sportivo e certamente violento, ben valutato dal G.S, a nulla rilevando che il giocatore colpito abbia potuto riprendere la gara. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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