COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 47 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 167/06- gc. Reclamo presentato dalla Polisportiva Santa Maria avverso la decisione del G.S. Provinciale di Firenze che ha squalificato il sig. Cioni Simone fino al 31.05.2007. (C.U. N° 35 del 01.03.2006.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 47 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 167/06- gc. Reclamo presentato dalla Polisportiva Santa Maria avverso la decisione del G.S. Provinciale di Firenze che ha squalificato il sig. Cioni Simone fino al 31.05.2007. (C.U. N° 35 del 01.03.2006.) Il Giudice Sportivo Provinciale di Firenze squalificava il tesserato Cioni Simone poiché, a gioco fermo, correva verso il D.G., e giunto alla distanza di circa due metri gli sputava raggiungendolo all’orecchio sinistro; di poi lo offendeva gravemente ed impiegava circa un minuto per lasciare il terreno di gioco, sanzione aggravata in quanto capitano. Il tutto accadeva nel corso della gara Ponte a Greve – Arci Santa Maria del 25.02.2006. Con il reclamo proposto la società, nel fornire la propria versione dei fatti, nega che il Cioni abbia sputato al Direttore di Gara, essendosi a suo avviso solo limitato ad offendere l’arbitro. Conferma, comunque, che vi sia stato un certo “parapiglia” con qualche manata di troppo, spinte, offese. Nell’evidenziare che il Cioni a fine gara ha chiesto scusa al D.G. per le offese, la reclamante conclude con la richiesta di audizione personale. In sede istruttoria la Commissione Disciplinare richiedeva all’arbitro un supplemento di rapporto, al fine di disporre di ulteriori elementi. All’udienza del 31.03.2006 nessun rappresentante della società è presente, nonostante la rituale convocazione. Alla luce degli atti prodotti, e nonostante l’assenza della società, questo Collegio ha ritenuto comunque di dover approfondire ulteriormente la vicenda, e ha deciso quindi di ascoltare il Direttore di Gara per chiarimenti, il giorno 7 aprile u.s. Il D.G. ha chiarito di aver visto distintamente il Cioni sputargli contro, poiché lo aveva di fronte, a distanza di circa due metri. Il capannello di giocatori che si era formato, in quel momento si era diradato. L’arbitro, su precisa domanda, ha evidenziato di aver potuto seguire il comportamento tenuto dal Cioni dall’inizio della corsa fino al momento in cui è stato raggiunto dallo sputo. Esauritasi la fase istruttoria, il Collegio procede alla decisione. La dinamica degli eventi appare chiara; sebbene la società neghi lo sputo, anche se in un passo del reclamo sembra quasi possibilista, la precisa descrizione fornita e ribadita dall’arbitro non lascia adito a dubbi. La corsa del Cioni verso il D.G. per sputargli contro, i gesti, le parole, tutto ben visto dall’arbitro che aveva il tesserato di fronte a sé forniscono un quadro ben preciso di quanto è successo. Tutto appare assolutamente grave. Più volte la Giustizia Sportiva Toscana ha avuto modo di ribadire la gravità dello sputare all’arbitro, per il suo significato di altissimo spregio e disprezzo nei confronti sia del ruolo che della persona. Conseguentemente a ciò, le sanzioni irrogate sono sempre state nell’ordine di un anno di squalifica, in assenza di altri fatti commessi. Nella fattispecie, oltre al grave gesto sono state addebitati ulteriori comportamenti, quali le offese, che nel contesto – unitamente alla qualifica di capitano rivestita - altro non fanno che aggravare la posizione del calciatore. La sanzione comminata dal Primo Giudice, in conclusione, è senz’altro in linea con quanto commesso dal Cioni e conforme ed equa se confrontata con situazioni analoghe che questo Collegio è stato chiamato a decidere. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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