COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 29 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CASTELNUOVO SANDRÀ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006 – Squalifica sino al 31/10/2007 Medico sociale Panzino Antonio – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 29 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CASTELNUOVO SANDRÀ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006 – Squalifica sino al 31/10/2007 Medico sociale Panzino Antonio - Campionato Juniores Regionale La Società A.C. Castelnuovo Sandrà ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n 39 dell’8/3/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 31/10/2007 a carico del medico sociale Panzino Antonio “per comportamento gravemente deplorevole nei confronti dell’arbitro, fatto oggetto di volgarissimi insulti e di violento strattonamento e per essersi accanito, all’uscita dell’arbitro dall’impianto sportivo, contro la macchina dello stesso, obbligandolo a scendere (nel tentativo di limitare i danni), indi colpendolo con un pugno al torace e persistendo negli insulti di ogni tipo e nelle intimidazioni, in violazione col suo comportamento complessivo delle più elementari forme di etica sportiva”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento disciplinare appare eccessivo. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. A.C. Castelnuovo Sandrà; visti gli atti ufficiali di gara; sentito il rappresentante della Società opponente sentito per le vie brevi l’arbitro che ha ribadito quanto già esposto nel suo referto, confermando altresì di essere stato colpito nel modo indicato nella motivazione del Giudice Sportivo, sopradescritta. valutata la decisione del Giudice di Primo Grado; ritenuto che la sanzione risulta congrua in relazione ai fatti dettagliatamente illustrati nel rapporto del direttore di gara, che ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Castelnuovo Sandrà; • di confermare la squalifica sino al 31/10/2007 a carico del medico sociale Panzino Antonio; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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