COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 29 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CASTELNUOVO SANDRÀ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006 – Squalifica sino al 31/10/2007 Medico sociale Panzino Antonio – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 29 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. CASTELNUOVO SANDRÀ
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006
– Squalifica sino al 31/10/2007 Medico sociale Panzino Antonio - Campionato Juniores Regionale
La Società A.C. Castelnuovo Sandrà ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n 39 dell’8/3/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 31/10/2007
a carico del medico sociale Panzino Antonio “per comportamento gravemente deplorevole nei confronti dell’arbitro, fatto
oggetto di volgarissimi insulti e di violento strattonamento e per essersi accanito, all’uscita dell’arbitro dall’impianto
sportivo, contro la macchina dello stesso, obbligandolo a scendere (nel tentativo di limitare i danni), indi colpendolo con
un pugno al torace e persistendo negli insulti di ogni tipo e nelle intimidazioni, in violazione col suo comportamento
complessivo delle più elementari forme di etica sportiva”.
La Società reclamante asserisce che il provvedimento disciplinare appare eccessivo.
La Commissione Disciplinare
esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. A.C. Castelnuovo Sandrà;
visti gli atti ufficiali di gara;
sentito il rappresentante della Società opponente
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha ribadito quanto già esposto nel suo referto, confermando altresì di essere stato
colpito nel modo indicato nella motivazione del Giudice Sportivo, sopradescritta.
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado;
ritenuto che la sanzione risulta congrua in relazione ai fatti dettagliatamente illustrati nel rapporto del direttore di gara, che
ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Castelnuovo Sandrà;
• di confermare la squalifica sino al 31/10/2007 a carico del medico sociale Panzino Antonio;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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