COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 05 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO N.A.C. VIGASIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006 – Squalifica sino al 31/12/2006 Giocatore Pellizzon Roberto – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 05 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO N.A.C. VIGASIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006 – Squalifica sino al 31/12/2006 Giocatore Pellizzon Roberto - Campionato di Promozione La Società N.A.C. Vigasio ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n 39 dell’8/3/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 31/12/2006 a carico del giocatore Pellizzon Roberto “per aver indirizzato uno sputo ad una caviglia dell’arbitro e per aver tentato di aggredirlo proferendo oscure minacce”. La Società reclamante eccepisce che il provvedimento disciplinare assunto appare eccessivo. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Società N.A.C. Vigasio; visti gli atti ufficiali di gara; sentito il rappresentante della Società opponente, il quale mette a disposizione della Commissione un DVD contenente la ripresa della gara in oggetto; sentito altresì l’arbitro che ha integralmente ribadito il proprio rapporto; presa visione della documentazione digitale dell’incontro fornita dalla Società ricorrente; 44/972 considerato che, al di là di ogni pur possibile questione in ordine alla utilizzabilità della predetta documentazione ai sensi dell’art. 31 C.G.S., le immagini non contengono la riproduzione dell’episodio chiave e che ha provocato l’espulsione del giocatore (sputo al 47’ del 2° tempo), né il documento consente di percepire la riproduzione sonora dell’accaduto; ritenuto che per quanto affermato dallo stesso referto arbitrale e dalle dichiarazioni rese in sede odierna dal direttore di gara, l’episodio definito come “tentativo di aggressione” si é in realtà esaurito unicamente in una minaccia verbale, seppure grave; stimato pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, che idonea a sanzionare il complessivo comportamento del giocatore, appare la punizione della squalifica sino al 15/9/2006 valutata la decisione del Giudice di Primo Grado; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società N.A.C. Vigasio; • di ridurre la squalifica a carico del giocatore Pellizzon Roberto sino al 15/09/2006. La tassa reclamo non é stata versata.
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