COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 12 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FANTINATO SAONARVILLATORA Avverso validità gara Mestre – Fantinato Saonarvillatora del 4/12/2005 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 12 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FANTINATO SAONARVILLATORA Avverso validità gara Mestre – Fantinato Saonarvillatora del 4/12/2005 - Campionato di Promozione La Commissione Disciplinare scioglie la riserva pubblicata nel Comunicato del C.R.V. n. 27 del 21/12/2005. - L’A.S.D. Fantinato Saonarvillatora in data 10/12/2005 presentava rituale reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, agli effetti del tesserament,o nelle fila dell’A.C. Mestre, del calciatore Sleiman Ivan Noe, perché proveniente da Federazione estera (Argentina). - La C.D. Investiva invece la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. per la definizione della validità del tesseramento del giocatore Sleiman. - La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con Comunicato Ufficiale n. 23/D del 7/4/2006, ha confermato la validità del tesseramento del predetto calciatore Sleiman Ivan Noe a favore dell’A.C. Mestre (nato il 25/5/1985, Matricola n. 5037694), con decorrenza 3/11/2005. - Alla luce di quanto sopra esposto risulta quindi legittima la partecipazione del giocatore Sleiman Ivan Noe all’incontro preso in esame P.Q.M. Delibera di respingere il reclamo proposto dall’ASD Fantinato Saonarvillatora; di confermare la validità della gara con il risultato acquisito in campo di : Mestre – Fantinato Saonarvillatora 1 – 0; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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