COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 12 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FONTANIVESE Avverso regolarità gara S.Giorgio Tremignon – Fontanivese del 1°/4/2006 – Campionato Juniores Prov.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 12 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FONTANIVESE Avverso regolarità gara S.Giorgio Tremignon - Fontanivese del 1°/4/2006 – Campionato Juniores Prov. Il Giudice del Comitato Provinciale di Padova ha trasmesso alla C.D., per competenza, il reclamo presentato a mezzo fax, in data 7/4/2006 dalla Società A.S. Fontanivese avverso la validità della gara in oggetto. La Commissione Disciplinare appurato che la gara in epigrafe del Campionato Juniores Provinciale organizzato dal Comitato di Padova é relativa alla 12^ giornata (penultima giornata); visto il reclamo in epigrafe, non può che prendere atto che il reclamo é stato inoltrato senza il rispetto delle norme sulla abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro gare dei campionati regionali e provinciali di calcio a 11, della Lega Nazionale Dilettanti, deliberate dalla F.I.G.C. con C.U. n. 159/A, il cui testo é stato riportato anche dal C.R. Veneto nel proprio Comunicato n. 38 del 1°/3/2006 (presentazione del reclamo entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata al reclamo). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’A.S. Fontanivese; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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