COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 19 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO F.C. NERVESA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 46 del 12/4/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Luque Gonzalo Andres – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 19 aprile 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO F.C. NERVESA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 46 del 12/4/2006
– Squalifica per tre giornate giocatore Luque Gonzalo Andres – Campionato di Promozione
La Società F.C. Nervesa ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n 46 del 12/4/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del
giocatore Luque Gonzalo Andres perché : “in segno di protesta strattonava leggermente l’arbitro”.
La Società reclamante asserisce che la sanzione disciplinare appare eccessiva.
La Commissione Disciplinare
esaminata l’opposizione ritualmente presentata dalla Soc. F.C. Nervesa;
visti gli atti ufficiali di gara;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha precisato che il calciatore Luque Gonzalo Andres si é limitato a tirargli la
casacca per attirare la sua attenzione, onde rivolgergli una protesta;
ritenuto quindi che la condotta dell’atleta sia meno grave rispetto a quella apprezzata dal Giudice Sportivo
P.Q.M.
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società F.C. Nervesa;
• di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Luque Gonzalo Andres.
La tassa reclamo non é stata versata.
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