COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 03 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL.D. S.STEFANO ZIMELLA Avverso regolarità gara S.Stefano Zimella- Cerea del 15/4/2006 – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 03 maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO POL.D. S.STEFANO ZIMELLA
Avverso regolarità gara S.Stefano Zimella- Cerea del 15/4/2006 – Campionato Juniores Provinciale
La Pol.D. S.Stefano Zimella ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto (recupero dell’incontro della
3^ Giornata di Ritorno del Campionato Juniores Provinciale) lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila dell’ASD US
Cerea Calcio, dei calciatori : Corrihs Simone, De Bianchi Mattia, Marconcini Andrea, Mirandola Lorenzo e Pasti Thomas,
agli effetti del tesseramento.
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo trasmesso per competenza dal Comitato Provinciale di Verona;
ritenuto che, trattandosi di gara di recupero della 3^ giornata di ritorno, non é applicabile nella fattispecie l’abbreviazione
dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva di cui al Com. Uff. n. 159/A della FIGC (v. C.U. del C.R.
Veneto n. 38 del 1°/3/2006) e che quindi il reclamo in oggetto deve ritenersi tempestivo;
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dai quali é risultato :
- che i calciatori : Corrias Simone (e non Corrihs come segnalato dalla reclamante), De Bianchi Mattia, Marconcini Andrea
e Pasti Thomas risultano regolarmente tesserati a favore della Soc. Cerea, con decorrenza anteriore alla data di
effettuazione dell’incontro in epigrafe;
- che il giocatore Mirandola Lorenzo invece risulta essere stato tesserato dalla Soc. Cerea soltanto in data 22/4/2006;
atteso, alla luce di quanto sopra, che la partecipazione del giocatore Mirandola Lorenzo ha inficiato la validità della gara
presa in esame
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo proposto dalla Pol.D. S.Stefano Zimella;
• di infliggere alla Società Cerea la sanzione sportiva della perdita della gara, come previsto dall’art. 12, 5° comma,
lettera a) del C.G.S., omologando la gara stessa c.s. : S.Stefano Zimella – Cerea 3 – 0;
• di infliggere a carico dell’ASD U.S. Cerea la sanzione dell’ammenda di € 55,00.- per aver impiegato in una gara
ufficiale un calciatore che non ne aveva titolo.
• La tassa reclamo non é stata versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 03 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL.D. S.STEFANO ZIMELLA Avverso regolarità gara S.Stefano Zimella- Cerea del 15/4/2006 – Campionato Juniores Provinciale"