COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 03 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. S.ERASMO Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Prov.le di Venezia di cui al Comunicato n. 39 del 27/4/06 – Applicazione art. 12, 1° comma CGS gara S.Erasmo-Arinese del 23/4/06; Squalifica sino al 30/8/2007 giocatore Toso Luca; Squalifica sino al 30/12/06 giocatore Bonzio Simone; Squalifica per due giornate giocatore Zanella Eros; Inibizione sino al 30/12/06 assistente arbitrale Busato Sergio; richiesta di segnalazione entro il 3/5/2006 del responsabile di una testata verso l’arbitro – Camp. 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 03 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. S.ERASMO Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Prov.le di Venezia di cui al Comunicato n. 39 del 27/4/06 – Applicazione art. 12, 1° comma CGS gara S.Erasmo-Arinese del 23/4/06; Squalifica sino al 30/8/2007 giocatore Toso Luca; Squalifica sino al 30/12/06 giocatore Bonzio Simone; Squalifica per due giornate giocatore Zanella Eros; Inibizione sino al 30/12/06 assistente arbitrale Busato Sergio; richiesta di segnalazione entro il 3/5/2006 del responsabile di una testata verso l’arbitro – Camp. 3^ Categoria La Società U.S. S.Erasmo ha presentato ricorso, a mezzo fax, avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Venezia, pubblicate nel Com. Uff. n 39 del 27/4/2006, con le quali venivano inflitti i provvedimenti disciplinari indicati in oggetto. La Commissione Disciplinare appurato che la gara in epigrafe del Campionato di 3^ Categoria, organizzato dal Comitato Provinciale di Venezia, é relativa alla 14^ giornata (penultima giornata); visto il ricorso su indicato; rilevato che non risulta inviata alla C.S. Arinese la copia del reclamo nei termini procedurali abbreviati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro gare dei campionati regionali e provinciali di calcio a 11, della Lega Nazionale Dilettanti, deliberate dalla F.I.G.C. con C.U. n. 159/A, il cui testo é stato riportato anche dal C.R. Veneto nel proprio Comunicato n. 38 del 1°/3/2006, Pagina 38/819 (presentazione del reclamo entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine - di copia alla controparte...L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata al reclamo). P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’U.S. S.Erasmo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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