F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 17 marzo 2006 RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.C. POMPEI EX ART. 22, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA AL FINE DI ACCERTARE LA LESIONE DI DIRITTI, CONSEGUENTE A DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA – L.N.D..

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 17 marzo 2006 RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.C. POMPEI EX ART. 22, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA AL FINE DI ACCERTARE LA LESIONE DI DIRITTI, CONSEGUENTE A DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA – L.N.D.. Con ricorso del 22 dicembre 2005 il Sig. Bruno Adami, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Associazione Sportiva Calcio Pompei, richiedeva l’intervento di questa Corte, ai sensi dell’art. 22, comma 3, Codice Giustizia Sportiva, secondo il quale: “la Corte Federale può essere investita da ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale”. In particolare, il ricorrente chiedeva a questa Corte, da un lato, di accertare se “vi sia stato illecito gestionale nell’affidare il titolo di prima categoria della Soc. Barrese Ester ad un privato cittadino e se la Commissione di indagini abbia espletato il proprio mandato”, così come da lui denunciato a quell’ufficio con lettera del 18.11.2005; dall’altro lato, qualora l’illecito fosse stato accertato, di disporre l’esclusione della società Barrese Ester dai campionati di prima categoria, nonché il deferimento del Presidente e del Segretario del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti. Il ricorrente, infine, evidenziava che il Presidente del Comitato Regionale Campania Avv. Salvatore Colonna, ravvisando nel contenuto della nota dello stesso ricorrente inviata alla Lega Nazionale Dilettanti, al Comitato Regionale Campania, al Comitato Provinciale di Napoli, al Prefetto di Napoli ed alla Polizia di Stato di Pompei, frasi offensive e lesive nei confronti del Comitato Regionale Campania, attivava il deferimento alla Commissione Disciplinare del medesimo ricorrente e dell’A.S.C. Pompei, quest’ultima per responsabilità oggettiva. Ciò premesso, la Corte deve preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in oggetto che, contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente, non afferisce alla tutela di un diritto fondamentale, personale o associativo, che non trovi altro strumento di garanzia nell’ordinamento federale. Infatti le questioni sollevate con il ricorso in oggetto, come emerge con chiarezza da quanto sopra premesso, attengono alla competenza specifica di altri organi federali (del resto dallo stesso ricorrente attivati), ossia di quelli preposti alle indagini su possibili casi di illecito gestionale, nei confronti dei quali, diversamente opinando, verrebbero a crearsi evidenti interferenze. Ciò conformemente all’orientamento di questa Corte, secondo cui l’intervento suppletivo di cui all’art. 22, comma 3, Codice Giustizia Sportiva va concepito soltanto in funzione sussidiaria ed integrativa del sistema laddove risultassero vuoti o carenze tali da impedire la necessaria tutela di diritti fondamentali dei singoli o degli associati. Nel caso di specie, viceversa, l’intervento richiesto alla Corte si tradurrebbe inevitabilmente in una interferenza nell’attività di organi titolari del potere di esercitare le specifiche competenze istituzionali loro affidate dalle norme federali. P.Q.M. la Corte Federale, in ordine al ricorso del Presidente dell’A.S.C. Pompei, ne dichiara l’inammissibilità.
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