F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 17 marzo 2006 RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.C. POMPEI EX ART. 22, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA AL FINE DI ACCERTARE LA LESIONE DI DIRITTI, CONSEGUENTE A DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA – L.N.D..
	
                F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 17 marzo 2006
RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.C. POMPEI EX ART. 22, COMMA
3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA AL FINE DI ACCERTARE LA LESIONE DI DIRITTI,  CONSEGUENTE  A  DECISIONI  ADOTTATE  DAL  COMITATO  REGIONALE CAMPANIA – L.N.D..
Con ricorso del 22 dicembre 2005 il Sig. Bruno Adami, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Associazione Sportiva Calcio Pompei, richiedeva l’intervento  di questa Corte, ai sensi dell’art. 22, comma  3, Codice  Giustizia  Sportiva, secondo il quale: “la Corte Federale può essere investita da ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale”.
In particolare, il  ricorrente chiedeva a questa Corte, da un lato, di accertare se “vi sia stato illecito gestionale nell’affidare il titolo di prima categoria della Soc. Barrese Ester ad un privato cittadino e se la Commissione di indagini abbia espletato il proprio mandato”,  così  come  da  lui  denunciato  a  quell’ufficio  con  lettera  del  18.11.2005; dall’altro lato, qualora l’illecito fosse stato accertato, di disporre l’esclusione della società Barrese Ester dai campionati di prima categoria, nonché il deferimento del Presidente  e del Segretario  del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti.
Il  ricorrente, infine, evidenziava che il Presidente del Comitato Regionale Campania Avv. Salvatore Colonna, ravvisando nel contenuto  della nota  dello stesso ricorrente inviata alla  Lega  Nazionale  Dilettanti, al  Comitato  Regionale  Campania, al Comitato Provinciale di Napoli, al Prefetto di Napoli ed alla Polizia di Stato di Pompei, frasi offensive  e  lesive  nei  confronti  del	Comitato	Regionale	Campania,  attivava  il deferimento  alla  Commissione  Disciplinare  del  medesimo  ricorrente  e  dell’A.S.C. Pompei, quest’ultima per responsabilità oggettiva.
Ciò premesso, la Corte deve preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in oggetto che, contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente, non afferisce alla tutela
di un diritto fondamentale, personale o associativo, che non trovi altro strumento di garanzia nell’ordinamento federale.
Infatti le questioni sollevate con il ricorso in oggetto, come emerge con chiarezza da quanto sopra premesso, attengono alla competenza specifica di altri organi federali (del resto dallo stesso ricorrente attivati), ossia di quelli preposti alle indagini su possibili casi di illecito gestionale, nei confronti dei quali, diversamente opinando, verrebbero a crearsi  evidenti  interferenze.  Ciò  conformemente  all’orientamento  di  questa  Corte, secondo  cui  l’intervento  suppletivo  di  cui  all’art.  22,  comma  3,  Codice  Giustizia Sportiva va concepito soltanto in funzione sussidiaria ed integrativa del sistema laddove risultassero vuoti o carenze tali da impedire la necessaria tutela di diritti fondamentali dei singoli o degli associati.
Nel   caso   di   specie,   viceversa,	l’intervento   richiesto	alla   Corte	si  tradurrebbe inevitabilmente in una interferenza nell’attività di organi titolari del potere di esercitare le specifiche competenze istituzionali loro affidate dalle norme federali.
P.Q.M.
la Corte Federale, in ordine al ricorso del Presidente dell’A.S.C. Pompei, ne dichiara l’inammissibilità.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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