F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/CF del 16 giugno 2006 PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 32, COMMA 8, STATUTO F.I.G.C., SU RICHIESTA DEL TREVISO F.B.C. 1993 S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI CIRCA LA QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUGLI INCASSI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 16/CF del 16 giugno 2006
PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART.
32, COMMA 8, STATUTO F.I.G.C., SU RICHIESTA DEL TREVISO F.B.C. 1993 S.R.L.
TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ DEL
PROVVEDIMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI CIRCA LA QUOTA
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUGLI INCASSI
Con esposto del 18 aprile 2006 al Presidente Federale e al Presidente della Corte
Federale, il Treviso FBC 1993 s.r.l. esponeva che, con comunicazione del 10 gennaio
precedente, la Lega Nazionale Professionisti aveva comunicato che il Consiglio della
medesima Lega aveva deliberato che la quota di partecipazione sugli incassi, spettanti
per la stag. sport. 2005-2006 alla stessa società Treviso in occasione delle gare da
questa disputate in trasferta, venisse diminuita di una percentuale corrispondente alla
capienza mancante allo stadio comunale O. Tenni di Treviso, rispetto alla capienza
minima richiesta dal Regolamento della Lega Nazionale Professionisti e dai
regolamenti degli stadi della Lega Nazionale Professionisti.
In concreto, veniva determinata nell’8,1%, in luogo dell’ordinario 18%, la
percentuale spettante e corrispondente alla diminuzione del 55% della quota ordinaria
per effetto della diminuita capienza di 11.000 unità dello stadio rispetto allo standard
di 20.000 spettatori; la decurtazione non veniva applicata alle gare che la società
avrebbe disputato sui campi delle tre società le cui gare di andata erano state
disputate presso lo stadio comunale Euganeo di Padova di capienza regolamentare.
Nell’esposto la Società contestava la legittimità del provvedimento sotto il profilo
della violazione della normativa in materia di pubblicità dei provvedimenti della
Lega. Nel merito, lamentava la natura ingiustamente sanzionatoria del
provvedimento, che aveva mancato di considerare come lo stadio trevigiano fosse
utilizzabile in virtù di provvedimento legislativo emanato in data 17 ottobre 2005, che
aveva consentito la fruizione di impianti sportivi anche con capienza inferiore rispetto
agli standards precedenti, in presenza di specifiche condizioni, riscontrabili nella
fattispecie.
La Società esponente sosteneva che la materia è regolata da norma primaria, non
derogabile da un provvedimento di rango inferiore promanante dal Consiglio di Lega.
In ogni caso, veniva eccepita l’erroneità per eccesso della decurtazione operata, che
non avrebbe potuto superare la misura del 50% corrispondente alla quota inferiore
agli standard ordinari della capienza dello stadio O. Tenni.
La Società concludeva chiedendo ai destinatari del proprio esposto di promuovere, ai
sensi dell’art. 32, comma 8, dello Statuto federale, avanti questa Corte l’eccezione di
legittimità della deliberazione in questione, per violazione della legislazione vigente.
Con nota del 7 giugno 2006, il Commissario Straordinario della F.I.G.C. rimetteva gli
atti a questa Corte perchè avviasse il procedimento ai sensi della norma da ultimo
citata.
Con memoria del 15 giugno 2006, comunicata alla Società Treviso, la Lega
Nazionale Professionisti contestava le prospettazioni dell’esposto e difendeva la
legittimità della deliberazione del proprio Consiglio di Lega perfettamente conforme
ad altre precedenti applicate a società (Siena e Livorno) che nelle stagioni sportive
immediatamente anteriori avevano utilizzato stadi di capienza inferiore rispetto
all’ordinaria. Le deliberazioni concernenti tali società avevano trovato spontanea
esecuzione da parte delle stesse senza alcuna contestazione.
La Lega rilevava, in ogni caso, la estraneità alla materia in questione della norma
derogatoria racchiusa nella Legge n. 210/2005 circa l’utilizzabilità di stadi con
capienze inferiori ai 20.000 spettatori.
La resistente concludeva chiedendo che venisse dichiarata la legittimità del proprio
operato.
Alla riunione del 16 giugno 2006, di cui era stata data tempestivamente
comunicazione ai soggetti interessati da parte della Segreteria della Corte, interveniva
il rappresentante della Società Treviso F.B.C. 1993, discutendo oralmente la
questione sottoposta alla cognizione della Corte stessa ed in replica alla memoria
della Lega Nazionale Professionisti.
Ciò premesso, la Corte rileva che la deliberazione della cui legittimità si tratta si
sottrae a tutte le censure mosse nei suoi confronti.
Va in primo luogo osservato che le modalità di comunicazione del provvedimento si
rivelano in linea con la previsione di cui all’art. 16 del Regolamento della Lega
Nazionale Professionisti secondo cui occorre che dei Comunicati Ufficiali relativi
alle deliberazioni adottate dagli organi esecutivi venga resa edotta ogni singola
società.
Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui, con nota del 10 gennaio 2006, il
Presidente della Lega ha portato a conoscenza della Società il provvedimento
adottato, il precedente 19 dicembre, dal Consiglio di Lega, di cui ha riprodotto il
contenuto dispositivo, opportunamente integrandolo della concreta determinazione
della quota, decurtata rispetto a quella ordinaria, spettante al Treviso in relazione alle
gare disputate in trasferta.
Va incidentalmente osservato che il criterio di calcolo applicato dalla Lega, si rivela
aritmeticamente esatto in quanto la decurtazione del 55% (piuttosto che del 50%, che,
sia pur subordinatamente, il Treviso reputa esatta) è stata determinta tenendo conto
della corrispondente diminuzione della capienza ordinaria registrabile nello stadio di
Treviso, carente di 11.000 spettatori rispetto ai 20.000 regolamentari, per effetto della
previsione del comma 3 dell’art. 6-quater della citata Legge n. 210/2005, che
prevede che negli impianti sportivi aventi una capienza pari a 10.000 posti
eccezionalmente utilizzabili nelle gare calcistiche gli spettatori non superino
comunque il numero complessivo di 9.000.
Quanto al merito delle lagnanze formulate dalla Società, va posto in rilievo che, ai
sensi dell’art. 30, comma 2, I parte, del Regolamento della Lega Nazionale
Professionisti, “la quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata
viene fissata per ogni Campionato dal Consiglio di Lega”.
Alla stregua di questa previsione normativa è agevole stabilire che la deliberazione,
della cui legittimità si dubita, è stata in effetti emanata in attuazione di un generale
potere fissato dal regolamento della stessa Lega e, quindi, nell’idoneo contesto
previsto da quest’ultima.
Ma deve aggiungersi che anche l’intrinseco contenuto del provvedimento con cui si è
fissata la quota percentuale di partecipazione spettante alle società ospitate i cui
impianti siano inferiori rispetto a quelli standard si rivela compatibile coi principi
della logica, nonchè adeguatamente motivato e rispettoso del principio di uniformità
di trattamento.
Ed invero, la circostanza che la Società Treviso sia stata autorizzata per legge all’uso
di un impianto che le sarebbe stato altrimenti precluso a cagione delle disposizioni
vigenti in Lega non esclude affatto il potere di quest’ultima di determinare le quote di
partecipazione di cui si tratta tenendo conto di parametri riflettenti la ridotta capacità
di trarre utilità economica, posseduta da impianti inferiori allo standard, ma di cui per
jus superveniens l’utilizzazione veniva consentita.
In altri termini, la circostanza che un provvedimento legislativo abbia autorizzato ciò
che anteriormente era inibito non implica affatto che della sottodimensione
dell’impianto rispetto agli standard stabiliti dalle associate alla Lega non possa
tenersi conto a fini c.d. perequativi degli svantaggi sopportati dalle società ospitate in
tali impianti.
La Corte ritiene che non solo non vi sia contraddizione alcuna tra le due fonti in
questione, ma che la funzione perequativa assolta dalla deliberazione impugnata
risponda ad evidenti finalità di logica e di equità redistributiva.
Del resto, la misura contestata dalla Società Treviso era stata già adottata nei
medesimi termini e senza suscitare obiezioni nella stagione precedente nei confronti
di altre società i cui impianti erano sottodimensionati rispetto a quelli regolamentari:
circostanza, questa, che dimostra che il Consiglio di Lega ha con provvedimento
unanime adottato decisioni eguali per casi eguali.
Non è, conseguentemente, censurabile la determinazione discrezionalmente adottata
circa la individuazione in concreto delle quote spettanti nella materia, una volta che
essa è stata ispirata a criteri di logica ed equità.
In conclusione, la Corte giudica insussistenti, nel provvedimento di cui si tratta, le
violazioni denunciate dalla Società Treviso, in quanto esso appare conforme sia allo
Statuto federale che allo Statuto ed agli indirizzi del C.O.N.I., nonché alla
legislazione vigente.
Deve pertanto, reputarsi legittimo il provvedimento censurato.
P.Q.M.
Pronunciando sulla richiesta in data 7 giugno 2006 del Commissario Straordinario di
giudizio ai sensi dell’art. 32, comma 8, Statuto federale, dichiara la legittimità del
provvedimento del 19 dicembre 2005 con cui il Consiglio della Lega Nazionale
Professionisti ha deliberato in merito alla quota di partecipazione sugli incassi
spettanti alla Società Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. in occasione delle gare disputate in
trasferta nel corso della stagione sportiva 2005/2006.
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