F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CF del 11 aprile 2006 PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RICHIESTO DALLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE IN ORDINE A DECISIONI DISCORDI ED INCONCILIABILI ADOTTATE DA ORGANI DISCIPLINARI IN TEMA DI ESECUZIONE DELLE SANZIONI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 13/CF del 11 aprile 2006
PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, LETT. a),
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RICHIESTO DALLA COMMISSIONE
D’APPELLO FEDERALE IN ORDINE A DECISIONI DISCORDI ED
INCONCILIABILI ADOTTATE DA ORGANI DISCIPLINARI IN TEMA DI
ESECUZIONE DELLE SANZIONI
1. Nel corso della gara del Campionato di serie C/1 Ravenna-Genoa quest’ultima
società impiegava il calciatore Ghomsi Antonio, che risultava ancora destinatario
di un provvedimento di squalifica per due giornate effettive di gara nel corso del
Campionato Primavera 2004/2005 allorchè militava nella società Salernitana, e
che aveva scontato una delle due giornate di squalifica in occasione dell’incontro
Salernitana-Lecce del 30 aprile 2005.
Con deliberazione adottata nella seduta del 5 settembre 2005 il Giudice Sportivo,
dopo aver osservato che il calciatore Ghomsi non aveva scontato la residua
giornata di squalifica inflittagli, riteneva che ricorressero nella fattispecie le
condizioni di cui all’art. 17, comma 6, Codice di Giustizia Sportiva, secondo il
quale le squalifiche non scontate nella stagione sportiva in cui sono state inflitte
devono essere scontate nella stagione successiva; che il principio era valido anche
nel caso di trasferimento di società, e che le giornate di squalifica residue
andassero scontate in occasione delle gare ufficiali nelle quali era impegnata la
prima squadra della nuova società di appartenenza.
Il Giudice Sportivo riteneva, pertanto, che occorreva far applicazione della
disposizione sanzionatoria di cui all’art. 12, comma 5, lett. a), C.G.S., ed
infliggeva alla società Genoa la punizione sportiva della perdita della gara, ed al
calciatore interessato un’ammonizione.
Con decisione emessa nella seduta del 23 settembre 2005 la Commissione
Disciplinare della Lega Professionisti Serie C accoglieva il reclamo proposto dalla
società Genoa avverso la deliberazione del Giudice Sportivo e revocava la
punizione sportiva della perdita della gara Ravenna-Genoa, nonchè la sanzione
dell’ammonizione inflitta al calciatore Ghomsi Antonio.
A tale esito la Commissione Disciplinare perveniva anche sulla scorta di
precedenti pronunce della Corte Federale (C.U. n. 5/Cf - riunione del 15 marzo
2001 e C.U. n. 12/Cf - riunione del 18 dicembre 2003) sostanzialmente
affermando che:
a) la disposizione di cui all’art. 12, comma 6 (ora art. 17, comma 6) non
introdurrebbe deroga al generale principio che le sanzioni subite in gara di Coppa
Italia debbano essere scontate in gare di Coppa Italia;
b) l’ultima parte del comma 6 sarebbe “necessaria integrazione del disposto del
primo periodo del primo comma, il quale non disciplina l’ipotesi di cambio di
società da parte del calciatore nel corso della stagione o di quella successiva”;
c) la deroga espressa dall’art. 12, comma 6, riguarderebbe “esclusivamente quella
parte del comma 3 con la quale si stabilisce che le sanzioni vanno scontate nelle
gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore giocava, ma non certamente il
generale principio della separatezza delle competizioni ai fini dell’esecuzione
delle sanzioni di squalifica o di inibizione”;
d) il calciatore Ghomsi, che aveva disputato una gara del Campionato Primavera
riportando la squalifica, avrebbe dovuto scontare il residuo turno di squalifica
“non già nel campionato di competenza col Genoa, sua nuova società, ma nelle
omogenee gare disputate dalla società di serie C/1 del Campionato Nazionale
Berretti”.
Su appello della società Ravenna Calcio, la Commissione d’Appello Federale,
nella seduta del 12 dicembre 2005 (C.U. n. 22/C del 13 dicembre 2005) ha,
peraltro, sospeso il procedimento e ritenuto di dover richiedere alla Corte Federale
un parere interpretativo sulle norme che regolano l’esecuzione delle sanzioni
comminate in relazione a gare disputate in campionati diversi e in stagioni
sportive successive. La questione, infatti, già esaminata in modo discorde ed
inconciliabile dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare presso la
L.P.S.C, renderebbe indispensabile la pronuncia della Corte Federale.
Con nota del 17 gennaio 2006 la C.A.F. ha pertanto rimesso gli atti alla Corte
Federale.
2. L’art. 17 del vigente Codice di Giustizia Sportiva pone, come è noto, una serie
di disposizioni riguardanti, in generale l’esecuzione delle sanzioni inflitte
dall’Autorità sportiva. In particolare, l’art. 17, comma 3, dispone «che il
calciatore colpito da squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione
nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta
l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel
comma 6». Il successivo art. 17, comma 6, precisa, poi, che «le squalifiche che
non possono essere scontate in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono
state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o
nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia
cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in
deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima
squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art.
14, comma 10, nn. 1 e 3».
L’art. 14, comma 10.1, precisa infine che le sanzioni di cui al comma 1, lett. a), b),
c), d), f) con squalifiche inflitte dagli organi di giustizia sportiva «in relazione a
gare di Coppa Italia o delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si
scontano nelle rispettive competizioni».
L’art. 14, comma 10.3, dispone infine che «le medesime sanzioni inflitte in
relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si
scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe
Regioni».
3. Tale essendo il quadro normativo in cui si inserisce il quesito prospettato, la
Corte osserva che l’art. 17, comma 3, C.G.S. obbedisce allo scopo di identificare
l’ambito oggettivo-temporale di espiazione della sanzione da parte del calciatore
che l’ha riportata, e quindi, delle gare nelle quali tale sanzione deve essere
scontata. Esse sono normalmente le “gare ufficiali”, della “squadra” nella quale il
calciatore militava quando è avvenuta l’infrazione.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il problema
dell’identificazione dell’ambito oggettivo-temporale di esecuzione della sanzione
è stato dalla norma risolto alla stregua del principio della separatezza delle
competizioni in ambito federale (C.U. n. 2/Cf – riunione del 17 luglio 1998) e di
quello, speculare, della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione
in cui ha avuto origine la condotta punibile, sicchè la sanzione deve, normalmente,
essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato
militava al momento dell’infrazione, ed all’interno della competizione o del torneo
in cui la condotta si è manifestata (C.U. n. 13/Cf – riunione del 22 maggio 2003).
In questo contesto un rilievo significativo deve essere attribuito alla locuzione
“squadra” (alla quale fanno riferimento le gare ufficiali in cui va scontata la
squalifica), contenuta nell’art. 17, comma 3, la cui utilizzazione deve essere
considerata frutto di una significativa scelta consapevole, posto che il successivo
art. 17, comma 6, utilizza la locuzione in questione -ed in particolare quella di
prima squadra- come distinta da quella di società di appartenenza.
Deriva da ciò che, nell’ambito dell’art. 17, comma 3, l’espressione “squadra”
appare volta ad indicare non tanto, genericamente, la società di appartenenza del
calciatore, quanto piuttosto la specifica “formazione”, lo specifico “team” di
quella società che partecipa ad una determinata competizione (la squadra della
società che partecipa ad una determinata competizione).
In tal modo intesa, la parola “squadra” indica, pertanto, oltre che l’appartenenza
ad una certa società, il riferimento ad una determinata competizione; è quindi esso
ad esprimere il riferimento al principio di separazione delle competizioni e di
inerenza della sanzione alla competizione in cui si è verificata la condotta
punibile. E’, d’altra parte, proprio in tale logica che questa Corte, escludendo la
possibilità di una ipostasi tra il termine “squadra” e quello “società”, ha già
affermato che alla locuzione “gare ufficiali della squadra nella quale militava” il
calciatore sanzionato non può che attribuirsi il senso proprio fatto palese dalle
parole usate, e cioè che il precetto si riferisce soltanto alle gare ufficiali disputate
dalla squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della manifestazione in
cui si svolse la condotta punita (C.U. n. 13/Cf – riunione 22 maggio 2003).
4. Se dunque l’art. 17, comma 3, pone la regola generale sopra ricordata, occorre,
peraltro, avvertire che tale regola non è l’unica che disciplina la determinazione
dell’ambito oggettivo-temporale di esecuzione della sanzione. Lo stesso art. 17,
comma 3, si preoccupa, infatti, di chiarire espressamente che ne esiste un’altra,
quando, dopo aver descritto la regola generale, espressamente, aggiunge che essa
opera «salvo quanto previsto nel comma 6». Tale inciso, contenuto nell’art. 17,
comma 3, obbedisce allo scopo di rendere palese che, accanto alla regola generale
in forza della quale la sanzione va scontata dal calciatore colpito da squalifiche
«nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta
l’infrazione che ha determinato il provvedimento», ve ne è un’altra, rispetto ad
essa diversa e derogatoria, contenuta nel successivo comma 6.
L’art. 17, comma 6, C.G.S. contiene, per la verità, non una ma più regole, la forma
delle quali, non ha, rispetto alla regola generale, valore derogatorio, ma valore
aggiuntivo. L’art. 17, comma 6, prima parte, pone infatti in obbedienza al
principio di effettività, la regola della ultrattività della sanzione oltre la stagione
sportiva, precisando che la stessa deve essere scontata, ove non sia possibile che
ciò avvenga nella stagione in cui è stata irrogata, anche per il solo residuo, nella
stagione successiva.
L’art. 17, comma 6, seconda parte, pone invece una speciale disposizione per il
caso in cui il calciatore colpito abbia cambiato società, e ciò sia per l’ipotesi che il
trasferimento sia avvenuto nel corso della stagione che al termine di essa.
Per entrambe tali ipotesi -e cioè per ogni ipotesi di trasferimento- l’art. 17,
comma 6, introduce la nuova e diversa regola, rispetto a quella generale prevista
nell’art. 17, comma 3: “in deroga” a tale disposizione, la sanzione deve essere
scontata “per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della
nuova società di appartenenza”.
La esplicita dizione legislativa evidenzia pertanto che, in base a tale (diversa e
derogatoria) regola la sanzione residua del calciatore che sia stato trasferito, deve
essere scontata:
a) in gare ufficiali
b) della “prima squadra"
c) della “nuova società di appartenenza”.
Nella dizione legislativa acquistano specifico rilievo significativo le espressioni
“nuova società di appartenenza” e “prima squadra”, mentre l’uso contemporaneo
delle parole “squadra” e “società” conferma come tali locuzioni non possano
essere utilizzate sostanzialmente come sinonimi.
In particolare, la locuzione “nuova società di appartenenza” è collegata con un
effetto, per dir così, “naturale” del cambiamento di società e ad esso direttamente
consequenziale, e cioè con il fatto che la sanzione non può più essere scontata
nella vecchia società di appartenenza; l’espressione “prima squadra” della nuova
società di appartenenza, è collegata, poi, con lo specifico contenuto precettivo
della nuova regola, rispetto a quella generale espressa dall’art. 17, comma 3, e
cioè con il fatto che la squalifica non potrà, a seguito del trasferimento, essere
scontata nella squadra che partecipa alla competizione in cui si è verificata la
condotta sanzionata, ma, appunto, nella “prima squadra”.
Risulta, così, evidente che, con l’art. 17, comma 6, si è inteso individuare, per
l’ipotesi di cambiamento di società, anche nel corso della stagione, del calciatore
colpito dalla sanzione, una regola speciale, derogatoria, rispetto a quella generale
posta dall’art. 17, comma 3, il cui contenuto, derogatorio, non sta tanto nella
circostanza che la squalifica è scontata in una società diversa da quella per la
quale il calciatore giocava quando è stato sanzionato (questo è, infatti, un effetto
naturale del trasferimento), quanto, piuttosto, nel fatto che tale sanzione è
comunque scontata nella “prima squadra”.
L’espressione della norma, alla stregua della quale in caso di cambiamento di
società la squalifica è scontata, in deroga al comma 3 per le residue giornate «in
cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società» suppone
evidentemente che quest’ultima abbia più squadre che disputino diverse
competizioni.
Come, pertanto, alla locuzione gare ufficiali della squadra nella quale militava, di
cui all’art. 17, comma 3, non può attribuirsi altro significato che il senso proprio
delle parole usate, e cioè gare ufficiali disputate dalla squadra nell’ambito della
manifestazione in cui si svolse la condotta punita (C.U. n. 13/Cf), così deve
ritenersi che con la locuzione utilizzata nell’art. 17, comma 6, si sia inteso far
riferimento a gare ufficiali disputate dalla formazione della (nuova) società di
appartenenza nella più elevata delle competizioni.
Il contenuto concettuale dell’espressione “prima squadra” va infatti ricercato nel
collegamento della medesima con la più elevata delle competizioni o
manifestazioni a cui partecipa la medesima: come, infatti, la parola squadra indica,
nell’art. 17, comma 3, il collegamento con la manifestazione in cui si è verificata
la condotta lesiva, così l’espressione “prima squadra”, utilizzata nell’art. 17,
comma 6, non può che indicare, nell’introdurre la deroga pronunciata al comma 3,
il collegamento con la manifestazione più elevata disputata.
L’art. 17, comma 6, introduce, pertanto, una deroga al principio affermato nel
comma 3 allo scopo di garantire l’effettività e l’afflittività della sanzione dopo
l’eventuale cambiamento di società del calciatore, nelle gare ufficiali disputate
dalla squadra della nuova società che partecipa alla più elevata delle competizioni.
5. L’art. 17, comma 6, precisa peraltro che, nel caso di trasferimento del
calciatore ad altra società rispetto a quella per la quale era tesserato all’epoca della
condotta punita, la sanzione è scontata, in deroga al comma 3, per le residue
giornate in cui disputa le gare ufficiali la prima squadra della nuova società di
appartenenza, «ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3». La
deroga introdotta con l’art. 17, comma 6, trova pertanto un limite nella cennata
distinzione.
Ora, l’art. 14, comma 10.1, pone la regola che le sanzioni ivi indicate inflitte in
relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle relative
competizioni; l’art. 14, comma 10.3, pone la regola che tali sanzioni, se inflitte in
relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si
scontano nell’attività diversa dalla Coppa Italia e dalla Coppa Regioni.
La distinzione posta dall’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3, è quindi quella fra
competizioni di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, da una parte, e tutte le gare
relative alle competizioni ufficiali diverse, dall’altra.
Consegue da ciò che la speciale disposizione di cui all’art. 17, comma 6, deve
essere intesa nel senso che la stessa prescrive, in deroga a quanto prescritto dal
comma 3, che, nel caso in cui il calciatore colpito da sanzione sia stato trasferito,
la squalifica è scontata nella squadra della nuova società che partecipa alla più
elevata delle competizioni, fermo restando, comunque, che le sanzioni inflitte in
Coppa Italia o nella Coppa Regioni devono essere scontate in Coppa Italia o in
Coppa Regioni e che quelle inflitte in tutte le altre competizioni diverse dalla
Coppa Italia (o dalla Coppa Regioni), non possono essere scontate in Coppa Italia
e in Coppa Regioni.
In tal modo intesa, la disposizione appare ispirata all’esigenza di garantire
l’afflittività della sanzione anche nel caso di trasferimento del giocatore
sanzionato ad altra società, con la previsione, derogatoria rispetto alla regola
generale, che la sanzione deve essere scontata nella competizione più rilevante a
cui partecipa la nuova società; la stessa norma ha, tuttavia inteso garantire il
rispetto della distinzione tra le competizioni relative alla Coppa Italia (o alle
Coppe Regioni), ed il resto dell’attività ufficiale delle società, di modo che una
sanzione conseguita in Coppa Italia non possa essere comunque scontata in una
competizione riguardante l’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia ed una
sanzione inflitta in una qualunque delle competizioni diverse dalla Coppa Italia
non possa essere scontata in quest’ultima.
Quella sopra ricordata sembra essere d’altra parte la più ragionevole
interpretazione dell’art. 17, comma 6, dal momento che ogni diversa
interpretazione realizzerebbe una vera e propria disapplicazione della norma del
Codice di Giustizia Sportiva.
In particolare, una diversa interpretazione farebbe venir meno il carattere
“speciale” e “derogatorio” della norma di cui all’art. 17, comma 6, dal Codice di
Giustizia Sportiva espressamente sottolineato, finendo con l’applicare, al caso di
sanzione da scontarsi, da parte del giocatore trasferito, la stessa regola generale
posta dall’art. 17, comma 3 che richiede che la sanzione sia scontata nella
competizione in cui si è verificata la condotta punibile.
E’ evidente, infatti, in primo luogo, che la deroga posta dall’art. 17, comma 6, per
l’ipotesi di trasferimento del giocatore non può riguardare il principio secondo il
quale il calciatore colpito da squalifica non può scontare la sanzione nelle gare
ufficiali della società per la quale giocava, quando ha commesso l’infrazione,
apparendo questo un esito del tutto naturale rispetto all’avvenuto trasferimento.
In secondo luogo, deve essere ricordato che alla locuzione “squadra” utilizzata
dall’art. 17, comma 3, deve essere attribuito, come si è visto, il valore
dell’indicazione di un collegamento con la competizione in cui si è verificata la
condotta illecita; la “deroga” prevista dalla diversa norma posta per il caso di
squalifica da scontarsi da parte del calciatore trasferito, non può che riguardare,
pertanto, il cennato collegamento.
In terzo luogo, un’interpretazione diversa da quella sopra indicata, finirebbe con lo
svuotare di contenuto il riferimento alla “prima squadra” che costituisce invece il
punto centrale della speciale disciplina posta dall’art. 17, comma 6, C.G.S..
6. L’interpretazione della speciale disposizione di cui all’art. 17, comma 6,
C.G.S. non confligge con la pronuncia della Corte di cui al C.U. n. 2/Cf del 21
luglio 1998, che riguardava il principio di separazione delle competizioni, al quale
è ispirata la regola generale di cui all’art. 17, comma 3.
Non si pone in conflitto con la cennata interpretazione neanche la pronuncia di cui
al C.U. n. 13/Cf, la quale riguardava la regola generale di cui all’art. 17, comma 3
(e non la disciplina speciale di cui all’art. 17, comma 6), e le cui conclusioni sono
state richiamate, espressamente nella presente pronuncia.
Quanto, poi, alla pronuncia della Corte di cui al C.U. n. 12/Cf del 12 gennaio
2004, essa, pur riguardando anche l’art. 17, comma 6, appare in realtà focalizzata
non sull’identificazione della speciale disciplina, derogatoria rispetto a quella
generale, da applicarsi nel caso di trasferimento del calciatore colpito da sanzione,
ma sulla soluzione di una serie di quesiti specifici riguardanti squalifiche inflitte in
una stagione sportiva e non scontate nella medesima.
Sembra, invece, muoversi in una direzione almeno in parte diversa la pronuncia di
cui al C.U. n. 5/Cf del 15 marzo 2001, la quale, senza affrontare la questione del
valore da attribuire alla locuzione “squadra” nell’art. 17, comma 3, e “prima
squadra” nell’art. 17, comma 6, sembra ritenere che la deroga introdotta da tale
disposizione riguardi soltanto il principio secondo il quale il calciatore colpito da
squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale
egli giocava quando ha commesso l’infrazione.
Le ragioni sopra diffusamente esposte inducono, peraltro, la Corte a ritenere
preferibile l’interpretazione qui prospettata; tuttavia la delicatezza della materia
trattata e la presenza di pronunce fra loro contrastanti dei giudici sportivi e, nei
limiti indicati, della stessa Corte Federale, inducono a ritenere urgente un
intervento normativo vòlto ad introdurre una disciplina chiara e pienamente
coordinata.
P.Q.M.
La Corte Federale esprime il parere interpretativo che, nel caso di trasferimento di
un calciatore, la squalifica residua deve essere scontata, ai sensi dell’art. 17,
comma 6, Codice Giustizia Sportiva, nelle gare ufficiali disputate dalla prima
squadra della nuova società, intesa come formazione che partecipa alla più elevata
delle competizioni.
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